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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02134/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato per una condotta violenta tenuta mentre si trovava agli arresti domiciliari, con danneggiamento/violenza sul braccialetto elettronico. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la quantificazione della pena, sostenendo che la motivazione sul diniego dell'art. 62-bis c.p. fosse carente e che la dosimetria sanzionatoria fosse ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'assenza di elementi positivi valorizzabili e la presenza di precedenti penali dell'imputato; inoltre, la determinazione della pena era stata adeguatamente giustificata con riferimento alla gravità della condotta e al disvalore penale e sociale del fatto, connotato da alta violenza esercitata sul braccialetto elettronico. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi e valorizzi elementi negativi rilevanti, come i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena deve essere compiuta in aderenza ai criteri di gravità del reato, capacità a delinquere e parametri analoghi, essendo sufficiente un richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile per difetto di motivazione quando la sentenza di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, anche se non affronti singolarmente tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli prospettate dalle parti.
  • Ai fini dell'art. 62-bis c.p., l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali possono costituire base sufficiente per negare le attenuanti generiche.
  • La determinazione della pena è valutazione discrezionale del giudice di merito e resiste al sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., con specifico riferimento alla gravità concreta del fatto.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione del merito senza evidenziare manifeste illogicità o violazioni dei criteri legali di commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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