Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19554/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per il delitto di riciclaggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle testimonianze sarebbero state erronee e che la condotta accertata non integrerebbe il reato contestato. Con il secondo motivo ha chiesto la derubricazione del fatto dal delitto di riciclaggio alla contravvenzione di incauto acquisto, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente escluso tale diversa qualificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa al giudice di legittimità; il secondo perché mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    fattispecie di riciclaggio rispetto alla quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata nei precedenti gradi di merito, anche con riferimento all'elemento psicologico.

  • art. 712 c.p.

    invocato dalla difesa come ipotesi di derubricazione, ma ritenuto non configurabile in luogo del riciclaggio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando una prova decisiva non sia stata valutata affatto, oppure sia stata rappresentata dal giudice in modo radicalmente difforme dal suo contenuto oggettivo; non basta contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • La censura di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza critica argomentata delle ragioni della decisione, è motivo non specifico e quindi inammissibile.
  • La richiesta di derubricazione da riciclaggio a incauto acquisto non può essere accolta quando la motivazione di merito abbia correttamente valorizzato la sussistenza dell'elemento psicologico incompatibile con la minore fattispecie contravvenzionale.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.