Cassazione Penale, Sentenza n. 36734/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 19 novembre 2024, aveva applicato all’imputato la pena concordata per i reati ascrittigli. Dopo aver appreso della sentenza con la notifica dell’ordine di esecuzione emesso il 28 aprile 2026, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175, comma 1, c.p.p. Ha dedotto: (1) la nullità assoluta della sentenza per mancanza della sua volontà di accedere al patteggiamento, poiché la richiesta e la procura speciale erano state formulate da un omonimo, nato a Nuoro il 10 ottobre 1973; (2) la nullità per violazione del diritto di difesa, poiché il difensore di fiducia effettivamente nominato dall’imputato non era stato revocato e il difensore intervenuto nel procedimento non era stato da lui nominato; (3) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per l’omessa verifica dell’identità del soggetto che aveva conferito la procura speciale e presentato la richiesta di applicazione della pena. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’inammissibilità per mancata allegazione al ricorso degli atti posti a fondamento delle censure.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile benché tardivo: la deduzione riguardava una nullità procedimentale e, secondo il principio richiamato, in tale ipotesi non si verifica la decadenza dal termine che giustificherebbe la restituzione in termini; inoltre, la mancata allegazione dei documenti non impediva l’esame, trattandosi di questione processuale verificabile sugli atti trasmessi dal giudice a quo. Nel merito, l’esame degli atti ha confermato che la revoca del precedente mandato, la nomina del difensore intervenuto e la procura speciale per il patteggiamento provenivano da un soggetto omonimo, non dall’imputato. Quest’ultimo non aveva quindi nominato quel difensore né manifestato la volontà di accedere al rito. Accolto il ricorso, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania, in diversa composizione, per il giudizio. Ha precisato che la responsabilità professionale del difensore intervenuto dovrà essere valutata in altra sede.
Norme richiamate
la restituzione in termini – attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore – non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine
La Corte richiama il principio per cui la restituzione in termini non è il rimedio appropriato quando si deduce una nullità procedimentale, poiché in tale situazione non si produce la decadenza dal termine d’impugnazione.
l’imputato ricorrente, pertanto, non solo non risulta mai aver revocato il difensore di fiducia, Avv. Antonello Desini del foro di Tempio Pausania né nominato l’Avv. Dionigi Porcu quale suo difensore, ma non risulta aver mai espresso la volontà di aderire al rito ex art. 444 cod. proc. pen., sulla base del quale è stata emessa la sentenza impugnata
La sentenza di applicazione della pena concordata non può fondarsi sulla richiesta presentata da un difensore non nominato dall’imputato e privo di una procura speciale proveniente da quest’ultimo: manca la volontà dell’imputato di accedere al rito.
Massime di principio
- Se il ricorso tardivo deduce una nullità procedimentale, la restituzione in termini non è necessaria per superare la decadenza, poiché la nullità dedotta esclude che tale decadenza si sia verificata.
- La mancata allegazione al ricorso degli atti a sostegno non determina di per sé l’inammissibilità quando la censura riguarda una questione processuale da verificare sugli atti trasmessi dal giudice a quo.
- La richiesta di applicazione della pena concordata deve esprimere la volontà dell’imputato ed essere presentata da un difensore legittimato sulla base di una nomina e di una procura speciale provenienti dall’imputato stesso; la nomina o la procura conferite da un soggetto omonimo non possono fondare validamente il patteggiamento.
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