Cassazione Penale, Ordinanza n. 17959/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal G.I.P. del Tribunale. I motivi erano due: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; secondo, erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. La difesa sosteneva quindi che la condotta di spaccio dovesse essere sussunta nella fattispecie meno grave e che il trattamento sanzionatorio dovesse essere più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità, qualità e purezza della sostanza, e ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego, valorizzando elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio. Quanto al secondo, ha ritenuto insindacabile la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la continuazione tra i reati contestati; dalla sentenza emerge solo che il fatto era contestato in continuazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice per la detenzione/cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, in forma non lieve.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Fattispecie di lieve entità; la Corte ribadisce che la sua configurabilità dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati e che il diniego è legittimo se anche uno solo di essi esclude la minima offensività.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di spaccio come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione unitaria di tutti i parametri legali: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, inclusa la purezza.
- Il riconoscimento della lieve entità è escluso quando, anche solo uno degli elementi rilevanti, valorizzato dal giudice di merito con motivazione congrua, deponga per una offensività non minima del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del merito se la Corte territoriale ha già esposto una motivazione logica e coerente sulle circostanze del fatto e sulla loro rilevanza.
- La decisione sulle circostanze attenuanti generiche e sul loro rapporto con la recidiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non per una diversa lettura delle emergenze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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