Cassazione Penale, Ordinanza n. 04884/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto il trattamento sanzionatorio concedendo la sospensione condizionale della pena, ma ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. I motivi erano quattro: (1) dedotta violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c), c.p.p. e 6, par. 3, CEDU per asserita mancata rituale contestazione dell’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta; (2) dedotta violazione di legge, violazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione/travisamento della prova in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., sostenendo l’insussistenza dell’elemento materiale, del dolo e la necessità di riqualificazione ex art. 217 l. fall.; (3) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., con contestazione dell’elemento soggettivo; (4) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione circa l’elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, con particolare riguardo al nesso causale tra condotta e dissesto e alla mancata riqualificazione in bancarotta preferenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., in quanto opera solo come disciplina più favorevole per la determinazione della pena. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato e generico perché fondato su una premessa giuridica errata sul rapporto tra bancarotta documentale e fallimento e perché la contestazione sull’elemento soggettivo non si confrontava con la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta generica, punita a dolo generico, né con la motivazione sulla prova, anche desunta dalle dichiarazioni dei coimputati e dal curatore. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato e meramente fattuale, perché la sentenza impugnata aveva indicato gli elementi da cui desumeva la destinazione personale delle somme e la loro falsa appostazione contabile come pagamenti a professionisti, valorizzando un indice di fraudolenza idoneo a integrare il dolo generico. Ha respinto il quarto motivo perché la giurisprudenza consolidata esclude la necessità di un nesso causale tra distrazione e fallimento per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo sufficiente la concreta pericolosità della condotta distrattiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha escluso, inoltre, la rifusione delle spese in favore della parte civile perché la sua memoria e nota spese erano tardive rispetto al termine di cui all’art. 611, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato come norma violata per la mancata contestazione rituale di un’aggravante; la Corte esclude la fondatezza della censura
art. 6, par. 3, CEDU
invocato dalla difesa sul diritto a una contestazione chiara dell’accusa; la Corte non ravvisa violazione
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
la sua formale contestazione non è necessaria per applicare la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta, trattandosi solo di disciplina più favorevole sulla pena
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ribadisce che la censura difensiva è infondata e generica
art. 217 legge fall.
invocato per ottenere una qualificazione più favorevole del fatto, ma la richiesta viene disattesa
richiamato per contestare la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati; la Corte rileva la genericità della doglianza
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato in relazione al travisamento della prova, ma la censura non supera il vaglio di specificità
art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.
norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte conferma che non occorre il nesso causale con il fallimento
richiamato anche con riferimento alla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice/preferenziale, senza accoglimento
norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
norma sul termine per memorie e note spese nel giudizio di legittimità; la Corte esclude il computo di atti tardivi
richiamato per stabilire la tardività della memoria della parte civile e della nota spese
Massime di principio
- In tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell’aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., perché l’istituto incide solo sul trattamento sanzionatorio in senso favorevole.
- La censura sulla bancarotta fraudolenta documentale è inammissibile quando si fonda su una premessa giuridica errata, cioè sull’idea che occorra un rapporto causale tra fatto documentale e fallimento; il dolo richiesto è generico.
- Le doglianze che contestano la prova dichiarativa devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; contestazioni assertive o meramente fattuali sono inidonee a superare il giudizio di legittimità.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale tra distrazione e successivo fallimento, essendo sufficiente la concreta pericolosità della condotta distrattiva.
- La falsa appostazione contabile di somme distratte, unita alla loro destinazione a fini personali, può integrare un indice di fraudolenza sufficiente a sorreggere l’affermazione del dolo generico.
- Nel giudizio di cassazione le memorie e le note spese della parte civile sono inutilizzabili ai fini della liquidazione delle spese se depositate oltre il termine di legge; in tal caso non può essere posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese della parte civile.
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