Cassazione Penale, Ordinanza n. 19964/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica sostanziale interviene sull'accertamento di responsabilità già definito in appello, ma viene confermato il diniego dell'attenuante invocata.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo l'erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma quarto, c.p., relativa alla ricettazione di particolare tenuità/attenuazione per il fatto di lieve gravità. La doglianza mira, in sostanza, a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di cassazione rileva però che il motivo attiene al trattamento punitivo ed è infondato in fatto e in diritto, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo sufficiente e non illogico il diniego dell'attenuante, valorizzando il valore degli assegni ricettati e le ragioni ostative già esaminate in appello.
Norme richiamate
circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen.
La censura sulla mancata concessione dell'attenuante è dichiarata inammissibile quando la motivazione di merito sul diniego sia sufficiente, non illogica e supportata dall'esame delle deduzioni difensive, anche in relazione al valore dei beni ricettati.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione contro il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è inammissibile quando si risolve in una critica al trattamento sanzionatorio e la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata, logica e congrua.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito sulla concedibilità di un'attenuante con una diversa lettura degli elementi fattuali, se la decisione impugnata ha già esaminato le deduzioni difensive in modo non manifestamente illogico.
- Nel caso di ricettazione, il valore dei beni oggetto del reato può costituire elemento rilevante per escludere la sussistenza dei presupposti dell'attenuante invocata, se ciò risulta da motivazione congrua e specifica.
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