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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20989/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e non specifici, oltre che manifestamente infondati nel merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 aprile 2025 deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza degli artt. 62-bis e 131-bis c.p. per la mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e per vizio di motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze formulate in modo apodittico e quindi aspecifiche; inoltre le ha giudicate manifestamente infondate perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sull'ostacolo alla particolare tenuità del fatto, ravvisato nell'abitualità della condotta illecita desunta dai precedenti penali, sia sulla già avvenuta applicazione delle attenuanti generiche in primo grado in equivalenza alla recidiva contestata, in ragione del tipo di recidiva e della gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche erano state già applicate in primo grado e non risultava dovuta una diversa prevalenza sulle aggravanti, in assenza di elementi specifici idonei a censurare la motivazione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile perché la Corte di appello aveva valorizzato l'abitualità della condotta illecita desunta dai precedenti penali dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato anche in relazione al giudizio sulle attenuanti generiche già effettuato nei gradi di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato come causa di non punibilità esclusa per abitualità della condotta.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici, apodittici o non specifici, specie quando non vi sia una puntuale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure formulate.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata quando la motivazione di merito esclude la particolare tenuità valorizzando l'abitualità della condotta illecita, desunta da precedenti penali dell'imputato.
  • La censura sulle attenuanti generiche non può essere accolta se la sentenza impugnata dà conto dell'avvenuta valutazione del giudice di merito e della loro già disposta equivalenza alla recidiva, in assenza di specifici vizi motivazionali.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è sufficiente riproporre in modo astratto questioni già esaminate dal giudice di appello; occorre indicare specificamente gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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