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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26986/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tartaglia impugna l'ordinanza del 29/12/2021 con cui il GIP convalidava il provvedimento del Questore del 22/12/2021 che gli vietava l'accesso a manifestazioni sportive e gli ingiungeva di presentarsi presso uffici di polizia in occasione delle partite interne ed esterne disputate dalla "ASD Città di Siracusa" per la durata di sei anni. Il ricorso eccepiva: (1) nullità dell'ordinanza per violazione del termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento questorale (Tartaglia fu notificato il 28/12/2021 alle 16:30), e (2) insufficiente motivazione della convalida in relazione alla pericolosità del soggetto e ai requisiti di necessità e urgenza, considerata la durata della misura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per violazione del termine di 48 ore previsto per assicurare il contraddittorio cartolare: la convalida del GIP è risultata depositata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (la Corte ha considerato la notifica del 28/12/2021 ore 16:30 e il deposito della convalida antecedente al decorso delle 48 ore), con conseguente nullità dell'ordinanza. P.Q.M. la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore del 22/12/2021; ha inoltre disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Messina.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2-bis (diritto al contraddittorio cartolare)

    La Corte interpreta questa norma nella prospettiva costituzionalmente orientata del diritto di difesa: l'interessato ha la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice di convalida e la convalida non può intervenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica, per assicurare l'effettività del contraddittorio cartolare.

  • art. 178, lett. c), codice di procedura penale

    La violazione del termine dilatorio di 48 ore è fonte di nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)

    Cass. sez. 3, n. 2471/08 (Castellano); Cass. sez. 3, n. 32824/2013 (Cesare); Cass. sez. 3, n. 21788/2011 (Trentacoste); Cass. sez. 3, n. 21344/2010 (Petrella)

    La giurisprudenza consolidata afferma che il termine di 48 ore dalla notifica è essenziale per garantire il contraddittorio cartolare e che il mancato rispetto di tale termine determina la nullità della convalida del provvedimento questorale.

Massime di principio

  • La convalida del provvedimento questorale da parte del GIP non può avvenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica al destinatario: la violazione comporta nullità della convalida.
  • Il termine di 48 ore serve a garantire l'effettività del contraddittorio cartolare: l'interessato (o il difensore) deve poter depositare memorie o deduzioni e queste devono essere acquisite dal GIP prima di ogni convalida.
  • La mera presentazione tempestiva di memorie non è sufficiente a sanare la convalida se questa è stata già depositata prima del decorso delle 48 ore; è decisiva la sequenza temporale di notifica e deposito in cancelleria.
  • In caso di annullamento per violazione del termine, il giudice può dichiarare l'inefficacia del provvedimento questorale, almeno rispetto alle prescrizioni più gravose (ad es. l'obbligo di presentazione).
  • Per misure di lunga durata è particolarmente rilevante la motivazione sulla pericolosità e sui requisiti di necessità e urgenza: carenze motivazionali possono costituire ulteriore motivo di impugnazione.
  • Chi si trova nella stessa situazione deve documentare con cura le date e gli orari di notifica e di deposito (memorie e provvedimenti) in cancelleria, poiché la valutazione della legittimità dipende dall'esatta ricostruzione temporale.

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