Cassazione Penale, Sentenza n. 26986/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tartaglia impugna l'ordinanza del 29/12/2021 con cui il GIP convalidava il provvedimento del Questore del 22/12/2021 che gli vietava l'accesso a manifestazioni sportive e gli ingiungeva di presentarsi presso uffici di polizia in occasione delle partite interne ed esterne disputate dalla "ASD Città di Siracusa" per la durata di sei anni. Il ricorso eccepiva: (1) nullità dell'ordinanza per violazione del termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento questorale (Tartaglia fu notificato il 28/12/2021 alle 16:30), e (2) insufficiente motivazione della convalida in relazione alla pericolosità del soggetto e ai requisiti di necessità e urgenza, considerata la durata della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per violazione del termine di 48 ore previsto per assicurare il contraddittorio cartolare: la convalida del GIP è risultata depositata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (la Corte ha considerato la notifica del 28/12/2021 ore 16:30 e il deposito della convalida antecedente al decorso delle 48 ore), con conseguente nullità dell'ordinanza. P.Q.M. la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore del 22/12/2021; ha inoltre disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Messina.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-bis (diritto al contraddittorio cartolare)
La Corte interpreta questa norma nella prospettiva costituzionalmente orientata del diritto di difesa: l'interessato ha la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice di convalida e la convalida non può intervenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica, per assicurare l'effettività del contraddittorio cartolare.
art. 178, lett. c), codice di procedura penale
La violazione del termine dilatorio di 48 ore è fonte di nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Cass. sez. 3, n. 2471/08 (Castellano); Cass. sez. 3, n. 32824/2013 (Cesare); Cass. sez. 3, n. 21788/2011 (Trentacoste); Cass. sez. 3, n. 21344/2010 (Petrella)
La giurisprudenza consolidata afferma che il termine di 48 ore dalla notifica è essenziale per garantire il contraddittorio cartolare e che il mancato rispetto di tale termine determina la nullità della convalida del provvedimento questorale.
Massime di principio
- La convalida del provvedimento questorale da parte del GIP non può avvenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica al destinatario: la violazione comporta nullità della convalida.
- Il termine di 48 ore serve a garantire l'effettività del contraddittorio cartolare: l'interessato (o il difensore) deve poter depositare memorie o deduzioni e queste devono essere acquisite dal GIP prima di ogni convalida.
- La mera presentazione tempestiva di memorie non è sufficiente a sanare la convalida se questa è stata già depositata prima del decorso delle 48 ore; è decisiva la sequenza temporale di notifica e deposito in cancelleria.
- In caso di annullamento per violazione del termine, il giudice può dichiarare l'inefficacia del provvedimento questorale, almeno rispetto alle prescrizioni più gravose (ad es. l'obbligo di presentazione).
- Per misure di lunga durata è particolarmente rilevante la motivazione sulla pericolosità e sui requisiti di necessità e urgenza: carenze motivazionali possono costituire ulteriore motivo di impugnazione.
- Chi si trova nella stessa situazione deve documentare con cura le date e gli orari di notifica e di deposito (memorie e provvedimenti) in cancelleria, poiché la valutazione della legittimità dipende dall'esatta ricostruzione temporale.
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