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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T.S. aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni, notificato il 31 ottobre 2008, con cui l'Agenzia aveva recuperato le agevolazioni «prima casa»: acquistato l'immobile con atto dell'11 marzo 2003, registrato il 28 marzo 2003, la contribuente non aveva trasferito la residenza nel Comune entro 18 mesi, ossia entro l'11 settembre 2004. Sosteneva che l'Ufficio fosse decaduto, perché il termine triennale per il recupero era scaduto. L'Agenzia ha contestato tale conclusione con due motivi: la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, si applica anche ai recuperi dovuti alla perdita di agevolazioni; inoltre, per gli atti formati entro il 30 settembre 2003, la proroga opera anche se il termine per adempiere all'onere richiesto per l'agevolazione scade dopo tale data. T.S. ha proposto ricorso incidentale su una questione che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia: la proroga biennale dei termini di accertamento si applica anche al recupero di agevolazioni fiscali e, per gli atti rientranti nell'estensione prevista dalla L. n. 350 del 2003, la scadenza successiva del termine per trasferire la residenza non esclude la proroga. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale della contribuente, relativo a una questione non decisa nel merito dalla CTR e riproponibile in sede di rinvio. Ha cassato la sentenza favorevole a T.S. della Commissione tributaria regionale di Milano e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di cassazione; non ha quindi definito nel merito la controversia tributaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Prevede il termine triennale invocato dalla contribuente per sostenere la decadenza dell'Ufficio. La Cassazione non lo considera sufficiente a escludere la tempestività dell'atto, poiché il termine è soggetto alla proroga biennale prevista dalla disciplina di definizione agevolata.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1, 1-bis e 2

    Poichè la L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, consente la condonabilità anche dei recuperi fiscali fondati sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali, consegue che, per dar modo ai contribuenti di avvalersi della facoltà, con la derivata necessità di controllo delle istanze da parte dell'Amministrazione, deve ritenersi l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento, in via generale stabilita dalla L. n. 289, art. 11, comma 1 cit., anche con riferimento ai recuperi per violazione di norme in tema di agevolazioni.

    La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dal comma 1 si applica anche ai recuperi d'imposta derivanti dalla perdita di agevolazioni fiscali, poiché anche tali recuperi potevano essere oggetto di definizione agevolata e doveva essere consentito all'Amministrazione di verificare le relative istanze.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46

    Ed infatti, nel sistema normativo di cui si tratta ciò che conta ai fini del dell'applicazione della definizione in via breve (con conseguente differimento del termine di accertamento) è il solo fatto della intervenuta registrazione (ovvero omissione della formalità) entro il termine del 30.9.2003 (attesa la proroga introdotta dalla menzionata novella), senza che rilevino gli ulteriori sviluppi cronologici della fattispecie, tanto che per l'ipotesi della violazione della disciplina agevolatrice la norma impone la condizione della presentazione entro il 16 ottobre 2003 di istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta.

    L'estensione della definizione agevolata e della proroga riguarda gli atti pubblici formati, le scritture autenticate e gli atti registrati entro il 30 settembre 2003. Per l'applicazione della proroga non è necessario che entro quella data sia già scaduto il termine per adempiere all'onere richiesto per l'agevolazione, come il trasferimento della residenza; rilevano la data dell'atto o della registrazione e, nei casi previsti, la presentazione dell'istanza di rinuncia al beneficio.

Massime di principio

  • Quando il recupero d'imposta deriva dalla perdita di un'agevolazione fiscale, la proroga dei termini di accertamento prevista dalla disciplina di definizione agevolata può applicarsi anche a tale recupero, se la legge consente di definire agevolmente anche quella categoria di pretese.
  • Per stabilire se opera l'estensione temporale della definizione agevolata prevista per gli atti formati o registrati entro una data, occorre verificare la data dell'atto o della registrazione; non è di per sé decisivo che il termine per adempiere all'onere necessario all'agevolazione scada successivamente.
  • Il ricorso incidentale su una questione non esaminata dal giudice di merito, perché assorbita o comunque non decisa, è inammissibile per difetto di interesse se non censura una statuizione impugnabile; la questione può essere riproposta davanti al giudice di rinvio.

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