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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il giudizio trae origine da una controversia su una scrittura privata del 30.6.1998: la Corte d'appello aveva accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da due soggetti sulla scrittura, aveva riconosciuto che una di esse era proprietaria degli immobili poi ceduti al ricorrente e aveva conseguentemente condannato la diversa parte coinvolta al rilascio dei beni in favore del ricorrente, oltre a porre le spese del grado di appello a carico del ricorrente e di una controparte in solido. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; una delle controparti ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambe le impugnazioni sono state oggetto di rinuncia con atto notificato alle controparti, e gli istituti di credito hanno dichiarato accettazione della rinuncia. La questione esaminata dalla Corte riguarda esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia al ricorso in cassazione e la sua idoneità a determinare l'estinzione del processo, nonché le conseguenze in punto spese.

La decisione

La Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; la notifica alle controparti è rilevante solo ai fini dell'eventuale adesione e della disciplina delle spese. Pertanto ha dichiarato estinto il giudizio e non ha adottato statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è valida se resa nelle forme previste e produce l'estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione delle altre parti.

  • art. 306 c.p.c.

    è richiamato in funzione comparativa: a differenza della rinuncia nel processo ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti per l'efficacia estintiva.

  • art. 391 c.p.c.

    l'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva ai soli fini della disciplina delle spese, escludendo la condanna del rinunziante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta nelle forme di legge, è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione della controparte.
  • La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti non incide sulla sua efficacia estintiva, ma serve solo a consentire l'eventuale adesione ai fini delle spese.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia rituale, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 391 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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