Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2021 del 18/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio trae origine da una controversia su una scrittura privata del 30.6.1998: la Corte d'appello aveva accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da due soggetti sulla scrittura, aveva riconosciuto che una di esse era proprietaria degli immobili poi ceduti al ricorrente e aveva conseguentemente condannato la diversa parte coinvolta al rilascio dei beni in favore del ricorrente, oltre a porre le spese del grado di appello a carico del ricorrente e di una controparte in solido. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; una delle controparti ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambe le impugnazioni sono state oggetto di rinuncia con atto notificato alle controparti, e gli istituti di credito hanno dichiarato accettazione della rinuncia. La questione esaminata dalla Corte riguarda esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia al ricorso in cassazione e la sua idoneità a determinare l'estinzione del processo, nonché le conseguenze in punto spese.
La decisione
La Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; la notifica alle controparti è rilevante solo ai fini dell'eventuale adesione e della disciplina delle spese. Pertanto ha dichiarato estinto il giudizio e non ha adottato statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto
nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è valida se resa nelle forme previste e produce l'estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione delle altre parti.
è richiamato in funzione comparativa: a differenza della rinuncia nel processo ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti per l'efficacia estintiva.
l'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva ai soli fini della disciplina delle spese, escludendo la condanna del rinunziante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta nelle forme di legge, è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione della controparte.
- La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti non incide sulla sua efficacia estintiva, ma serve solo a consentire l'eventuale adesione ai fini delle spese.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia rituale, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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