Cassazione Penale, Ordinanza n. 21731/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e con concessione delle attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione di stupefacente finalizzata a uso non meramente personale. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la qualificazione della condotta come detenzione destinata a finalità diverse dall'uso personale non potesse fondarsi sul rinvenimento di una somma di denaro contante, poiché tale somma era stata ritenuta dal giudice di merito non provento dell'attività di spaccio e restituita all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non aveva valorizzato solo il denaro contante, ma una pluralità di indici fattuali: il rinvenimento di hashish occultato addosso e nell'abitazione, in parte già suddiviso in bustine termosaldate e idoneo a ricavare numerose dosi; la presenza di materiale per il confezionamento; il naturale deterioramento della sostanza, incompatibile con una semplice scorta per uso personale; e il comportamento dell'imputato, che aveva distrutto intenzionalmente lo smartphone. È stato affermato che il solo dato quantitativo non determina automaticamente una presunzione di spaccio, ma può costituire elemento indiziario se valutato insieme agli altri parametri dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La destinazione della sostanza a uso non esclusivamente personale deve essere desunta globalmente dalle modalità di presentazione e dalle altre circostanze dell'azione; il dato quantitativo, da solo, non basta a invertire l'onere della prova né a fondare una presunzione automatica di spaccio.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017
i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si misura con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009
Il superamento di soglie quantitative non vale da solo a introdurre una presunzione, sia pure relativa, di destinazione non esclusivamente personale della sostanza.
Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024
La valutazione sulla destinazione della sostanza è un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023
La motivazione di merito sulla finalità di cessione della sostanza è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità.
Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023
Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del compendio indiziario se la motivazione è congrua.
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018
La destinazione dello stupefacente integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996
L'apprezzamento della finalità della detenzione è riservato al giudice di merito quando sia logicamente motivato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le argomentazioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non personale non può essere desunta automaticamente dalla sola quantità, ma va valutata complessivamente alla luce di ulteriori indici sintomatici.
- Elementi quali il confezionamento in dosi, il materiale per il packaging, la modalità di occultamento e il contesto fattuale possono legittimamente concorrere a dimostrare la finalità di cessione.
- L'accertamento sulla finalità della detenzione di droga è un giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta manifesta illogicità.
- La mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove non è sufficiente a ottenere l'annullamento in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia coerente e completa.
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