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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20337/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di censure già disattese dalla Corte d'appello con motivazione sintetica ma completa, logica e sufficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per calunnia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili: 1) errata applicazione della fattispecie di calunnia, sostenendo che l'esposto-querela riguardava un possibile illecito comportamento contabile e fiscale dei familiari e che, mancando la soglia quantitativa necessaria per l'apertura di un procedimento penale a loro carico, non sarebbe stato comunque possibile esercitare l'azione penale, con conseguente configurabilità di un reato impossibile; 2) vizio di motivazione, anche con riferimento all'elemento soggettivo, che secondo il ricorrente non sarebbe stato integrato nemmeno a titolo di dolo eventuale. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure reiteravano questioni già affrontate dalla Corte d'appello, la quale aveva ritenuto, da un lato, che le indagini avviate a seguito dell'esposto-querela dell'imputato avevano dimostrato l'infondatezza dell'incolpazione e dunque la sussistenza della calunnia; dall'altro, che l'imputato aveva un forte movente a danneggiare i familiari, collegato a una vicenda di tentata estorsione nella quale egli avrebbe minacciato la denuncia alla Guardia di finanza per ottenere quanto voleva.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    norma incriminatrice richiamata implicitamente dal riferimento alla calunnia; la Corte ribadisce la configurabilità del reato quando un soggetto incolpa falsamente altri di un reato, pur in presenza di indagini che ne dimostrino l'infondatezza.

Massime di principio

  • In tema di calunnia, la falsità dell'incolpazione può essere desunta dall'esito delle indagini avviate a seguito dell'esposto-querela, quando esse dimostrino l'infondatezza dell'addebito rivolto ai terzi.
  • La configurabilità della calunnia non è esclusa dalla prospettazione difensiva secondo cui l'incolpazione riguarderebbe fatti non penalmente perseguibili per ragioni attinenti alla soglia quantitativa o ad altri profili di procedibilità, se la denuncia è comunque idonea a provocare l'attivazione dell'autorità giudiziaria.
  • L'elemento soggettivo della calunnia può essere desunto, oltre che dal contenuto della falsa denuncia, anche dal contesto concreto e dal movente dell'agente, compreso l'uso strumentale della minaccia di denuncia per danneggiare la persona offesa o ottenere un vantaggio.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata con motivazione coerente e sufficiente, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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