Cassazione Penale, Sentenza n. 35677/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) insufficienza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le intercettazioni e le conversazioni (22/3/2022; presunta cessione 24/3/2022; incontro 17/4/2022) sono generiche e prive di riscontri oggettivi (sequestri, foto, pedinamenti) e non dimostrano il concorso di Aldo nelle condotte attribuite al fratello Elton; 2) difetto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, posto che la condanna successiva (ottobre 2022) è stata scontata con affidamento in prova e liberazioni anticipate, e l'indagato ha lavoro e famiglia stabili; 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. per mancata valutazione di misure meno afflittive e motivazione apodittica sulla necessità di recidere legami con il narcotraffico; 4) vizio di motivazione sul carattere di "offerta" delle frasi attribuite ad Aldo e travisamento dei dati relativi all'incontro del 17/4/2022. La Procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla gravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto (primo e quarto motivo), richiamando i limiti del sindacato di legittimità e confermando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'apprezzamento degli elementi, valorizzando l'intervento di Aldo il 17/4/2022 e la frase di disponibilità. Tuttavia il terzo motivo (esigenze cautelari) è stato ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata apodittica e circolare, con omessa considerazione adeguata dell'esito positivo dell'affidamento in prova e degli elementi che attenuano la prognosi di reiterazione (attualità e concretezza). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; il reato contestato al ricorrente è stato inquadrato in base a tale disposizione.
Richiama il principio secondo cui la valutazione del pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi di attualità e concretezza; la Corte ha richiamato la necessità di questa valutazione nella decisione sulle esigenze cautelari.
Impegna il giudice a motivare l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare e a valutare misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il riesame avesse motivato in modo apodittico senza valutare alternative.
Cass. Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Definizione giurisprudenziale di "offerta" di droga: è sufficiente la manifestazione di disponibilità collegata a una effettiva possibilità di procurare lo stupefacente, anche se non attuale; la Corte di merito ha fatto riferimento a questo principio per ritenere seria e concreta l'offerta attribuita ad Aldo.
Cass. Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni in fatto: l'appello in sede di legittimità verifica principalmente la congruenza motivazionale e non riapprezza liberamente le prove; la Corte ha richiamato questo principio nel rigetto parziale del ricorso.
Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014 (Amaniera)
Principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a rispondere a ogni singola deduzione difensiva; la Corte l'ha utilizzato per giustificare l'assenza di replica puntuale del giudice del riesame ad alcune eccezioni difensive.
Cass. Sez. 6, n. 43114 del 26/09/2013
Richiama che la mera contiguità familiare o ambientale non è di per sé sufficiente a fondare la gravità indiziaria; la difesa aveva richiamato questo principio, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque fornito valutazioni congrue.
Massime di principio
- Per ritenere sussistenti "gravi indizi" non è sufficiente la sola contiguità familiare o la presenza in conversazioni generiche: servono elementi di riscontro oggettivi o indici che rendano concreta e attuale la disponibilità a procurare stupefacenti.
- La qualificazione dell'atteggiamento come "offerta" di droga può essere riconosciuta anche quando l'agente manifesta disponibilità, purché detta manifestazione sia collegata a una effettiva possibilità di procurare o smistare la sostanza in tempi ragionevoli (principio Cass. Sez. U. 26/02/2015).
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve motivare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, prendendo in considerazione eventi successivi, l'esito di misure alternative (es. affidamento in prova) e segni di reale reinserimento sociale; l'omessa valutazione di questi elementi può portare all'annullamento dell'ordinanza cautelare.
- Prima di disporre misure restrittive, il giudice deve valutare la proporzionalità e l'adeguatezza e motivare perché misure meno afflittive non siano idonee.
- In sede di sindacato di legittimità l'esame è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione: non è permesso il libero riesame probatorio, ma il vizio motivazionale o la mancata considerazione di elementi rilevanti sulle esigenze cautelari possono comunque determinare l'annullamento del provvedimento.
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