Cassazione Civile, Ordinanza n. 12571/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure. Ha rilevato che la parte ricorrente non aveva formulato l’istanza di decisione prevista dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; il ricorso era dunque stato erroneamente avviato all’adunanza camerale. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, non essendovi controricorrenti.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un’azione proposta da una società nei confronti di una banca per un contratto di interest rate swap stipulato nel 2003 e rinnovato nel 2006, con domanda di declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione per dedotta violazione delle regole di comportamento degli intermediari finanziari e richiesta di restituzione/condanna a somme da accertarsi in istruttoria. La banca aveva reagito proponendo, a sua volta, una domanda di condanna della società attrice e di un fideiussore al pagamento del saldo di un conto corrente e di un conto sovvenzione. In appello era intervenuta la cessionaria del credito. In cassazione la cessionaria ha proposto due motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell’art. 36 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse deciso nel merito dopo essersi reputata incompetente; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per asserita mancanza di motivazione, ritenendo la decisione affetta da contraddizione motivazionale.
Norme richiamate
L’istanza di decisione prevista da questa disposizione è necessaria per correttamente avviare il ricorso all’adunanza camerale; la sua mancanza comporta l’erroneo avvio del giudizio e la declaratoria di estinzione.
È richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata per avere la corte territoriale deciso nel merito dopo essersi dichiarata incompetente.
art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare, rispettivamente, la pretesa violazione della competenza e la violazione di legge sostanziale/processuale.
È invocato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere la mancanza di adeguata motivazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che colpisca un’affermazione della sentenza impugnata resa ad abundantiam, perché priva di incidenza sul dispositivo e quindi non costituente ratio decidendi.
- Quando la sentenza di merito contenga una motivazione solo apparente o una duplice motivazione, il vizio denunciabile sussiste solo se la censura investe la reale ragione della decisione; non è sufficiente attaccare una motivazione meramente secondaria o non decisiva.
- L’omessa formulazione dell’istanza di decisione prevista per il rito camerale ex art. 380-bis c.p.c. impedisce la regolare trattazione del ricorso e può condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
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