Cassazione Penale, Ordinanza n. 24777/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione impugnata, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale con cui era stata applicata la pena, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione sia sul mancato rilievo di cause di proscioglimento immediatamente evidenti sia sulla determinazione della pena. La Corte rileva però che la censura è anche generica e, soprattutto, non rientra tra i motivi proponibili nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
è richiamato come norma dedotta dal ricorrente per lamentare l'omesso rilievo di una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile, ma la censura non è scrutinabile nel perimetro del ricorso proposto.
delimita i motivi proponibili in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; i motivi diversi da quelli consentiti sono inammissibili.
Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammissibile solo nei limiti dei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze che esorbitano da tale perimetro sono inammissibili.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé scrutinabile in cassazione se proposta fuori dai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
- La genericità del motivo di ricorso costituisce autonoma ragione di inammissibilità, specie quando la censura non individua puntualmente il vizio dedotto e si risolve in una contestazione meramente assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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