Cassazione Civile, Ordinanza n. 28270/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. Da tale definizione ha fatto discendere l'estinzione del processo di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, in ragione della sopravvenuta definizione della lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento relativo all'IRES dovuta per l'anno d'imposta 2007. In primo grado il ricorso delle società contribuente era stato accolto; in appello la CTR Lombardia aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte dell'atto impositivo oggetto di autotutela sopravvenuta, confermando il resto della decisione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità le società controricorrenti rappresentavano di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la sospensione; l'Avvocatura dello Stato, preso atto della comunicazione dell'Ufficio circa l'intervenuta definizione, chiedeva la declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia ai sensi di questa disposizione determina l'estinzione del processo.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio pendente, anche in sede di legittimità.
- Quando la lite fiscale risulta definita in via agevolata, le spese processuali possono essere compensate in considerazione della sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione.
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