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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23857/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due privati avevano agito davanti al Tribunale per ottenere il pagamento di indennità di occupazione ed espropriazione relative a un bene di loro proprietà, utilizzato per la realizzazione di un collegamento viario con la tangenziale. Il Tribunale aveva condannato il consorzio convenuto al pagamento di somme in favore di ciascuno degli attori. Il consorzio aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, senza rilievo per la mancata o ritardata comunicazione di cancelleria del deposito. In cassazione il consorzio ha dedotto la violazione degli artt. 133 e 153 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato la propria difesa: secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata allegazione del biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito, la certificazione rilasciata dalla cancelleria attesterebbe l'assenza di tale biglietto, e la sentenza recherebbe una firma non del cancelliere ma di un operatore. Ha inoltre prospettato che l'omissione delle formalità di conoscibilità del deposito avrebbe dovuto comportare rimessione/restituzione in termini e ha denunciato omessa pronuncia su rilievi ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 327 c.p.c., poiché il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal suo deposito in cancelleria con data e firma apposte in calce, mentre sono irrilevanti l'omessa o tardiva comunicazione del deposito e la successiva/ritardata annotazione nei registri cronologici, salvo l'ipotesi eccezionale di una scissione tra due diverse date apposte in calce alla sentenza. Ha osservato che il ricorrente non si era confrontato con tale autonoma ratio decidendi, sviluppando censure generiche e ipotetiche sul contenuto della certificazione di cancelleria e sulla presunta irregolarità della firma, senza adeguato riscontro documentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.c.

    La pubblicazione della sentenza avviene mediante deposito in cancelleria con apposizione in calce della data e della firma del cancelliere; il biglietto di cancelleria serve solo alla comunicazione alle parti del deposito.

  • art. 153 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la richiesta di restituzione/rimessione in termini, ma la Corte non lo ritiene decisivo perché la tardiva o mancata comunicazione del deposito non incide sul decorso del termine lungo di impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte esclude la violazione poiché il termine decorre dalla pubblicazione e la parte non ha dimostrato irregolarità idonee a incidere sulla decorrenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione di cancelleria né dall'inserimento nel registro cronologico; quest'ultimo è irrilevante salvo ipotesi di doppia data in calce o scissione tra deposito e pubblicazione.

  • art. 73 legge 219/81

    La sentenza dà atto dell'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, che coincide con il deposito in cancelleria corredato di data e firma in calce, e non dalla comunicazione del deposito alle parti.
  • L'omissione o il ritardo del biglietto di cancelleria, così come l'eventuale ritardo nell'iscrizione nei registri cronologici, non impediscono di per sé la decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c.
  • Per superare la presunzione di tempestività della pubblicazione occorre allegare e dimostrare una concreta irregolarità idonea a incidere sul momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile, non essendo sufficienti deduzioni generiche o ipotesi astratte.
  • In cassazione la censura deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; se non la aggredisce specificamente, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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