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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13354/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista, alla guida dell’auto di proprietà di un soggetto che poi ha agito in giudizio, ha subito danni al veicolo a seguito dell’improvviso attraversamento della strada provinciale da parte di un cinghiale durante la notte. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria contro la Regione Marche, liquidando oltre quattromila euro. La Regione ha proposto appello e il Tribunale di Macerata ha riformato la decisione, ritenendo carente la prova della dinamica concreta del sinistro e, quindi, della riconducibilità dell’urto al comportamento dell’animale selvatico in correlazione con la condotta di guida. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2052 c.c. per non aver applicato il regime di responsabilità da animale e per avere richiesto una prova ritenuta eccessiva; 2) violazione degli artt. 2043 e 2052 c.c. per avere il giudice d’appello sussunto la fattispecie nel regime aquiliano ordinario; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., prospettando un errato governo delle prove; 4) violazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. e ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione dell’intero compendio probatorio. La Corte richiama i recenti arresti del 2026 sulla responsabilità per danni da fauna selvatica nella circolazione stradale, secondo cui il danneggiato deve allegare e provare l’esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento dell’animale e della condotta di guida, per consentire la verifica del nesso causale e dell’eventuale concorso di colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo e il quarto motivo, perché non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova adeguata della dinamica del sinistro e del nesso tra urto, comportamento dell’animale e guida del conducente; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che non era stata dedotta una vera violazione delle regole sull’onere della prova o sull’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha compensato integralmente le spese, valorizzando il recente consolidamento giurisprudenziale sulla materia, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    "in tema di responsabilità per danni cagionati da animali"

    nelle controversie per danni da fauna selvatica coinvolta in un incidente stradale, non basta invocare astrattamente il regime della responsabilità da animale: il danneggiato deve provare la dinamica completa del sinistro, il comportamento dell’animale e la condotta di guida, così da consentire la verifica del nesso causale e dell’eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte ribadisce che la diversa qualificazione della fattispecie tra responsabilità generale e responsabilità da animale non consente, da sola, di superare il difetto di prova della dinamica concreta del sinistro.

  • art. 2054 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma non decisivo; la censura non è stata scrutinata nel merito perché risolta come sollecitazione a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la ponderazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    non è denunciabile in cassazione il mero dissenso sulla maggiore o minore attendibilità delle prove o sulla diversa valutazione del compendio istruttorio, trattandosi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale evocato per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili quando in realtà miravano a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    non consente di chiedere una nuova valutazione dell’intero materiale probatorio; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa ricostruzione della vicenda.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    il richiamo ai precedenti recenti della Corte è usato come fondamento della motivazione in forma sintetica e per relationem ai principi già enunciati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    la misura dell’eventuale concorso del danneggiato deve essere valutata anche d’ufficio dal giudice, ma senza automatismi, solo dopo la prova della dinamica del sinistro.

  • art. 2697 c.c.

    il vizio sulla ripartizione dell’onere probatorio sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando la decisione derivi dalla ritenuta insufficienza della prova offerta.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori per danni da fauna selvatica in occasione della circolazione stradale, il danneggiato deve allegare e provare in modo completo l’esatta dinamica dell’incidente, comprendendo sia la condotta dell’animale sia quella di guida del veicolo, perché solo così è possibile accertare il nesso causale e l’eventuale concorso di colpa.
  • La mera contestazione del regime di responsabilità applicato dal giudice di merito non è sufficiente se la decisione si fonda, in concreto, sulla carenza di prova del fatto storico decisivo: in cassazione occorre colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è denunciabile soltanto l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o la vera inversione dell’onere probatorio, non il dissenso sull’apprezzamento discrezionale del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione globale del compendio probatorio, ma soltanto di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Nel sistema della responsabilità da animale, il giudice può valutare anche d’ufficio il concorso del danneggiato, ma la sua misura presuppone una base fattuale adeguatamente provata e non può essere affermata in via automatica.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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