Sentenza del 05/11/2021 n. 31849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'abbuono dell'accisa su tabacchi lavorati per prodotti sottratti mediante rapina/furto mentre erano in regime di sospensione nel deposito fiscale della ricorrente. La ricorrente ha contestato la decisione che ha negato l'abbuono dell'imposta sostenendo che lo svincolo/ammanco dovuto a fatto illecito di terzi costituisce caso fortuito/forza maggiore ai sensi della normativa nazionale e della Direttiva CE 92/12. La questione ha richiesto interpretazione della normativa interna (D.L. n. 331/1993, con richiamo alla Direttiva 92/12) e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di responsabilità del depositario autorizzato e di equiparazione dei fatti di terzi al caso fortuito/forza maggiore per i tabacchi lavorati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che non spetta l'abbuono dell'accisa per lo svincolo irregolare o la sottrazione dei tabacchi operata da terzi salvo prova di perdita o distruzione oggettiva dei prodotti (dispersione/distruzione che impedisca l'immissione al consumo). La Corte ha ritenuto non applicabile il D.Lgs. 504/1995 art.4 ratione temporis e ha interpretato la normativa previgente (D.L. 331/1993 e Direttiva 92/12) in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: il depositario autorizzato assume un regime di responsabilità esteso per i rischi della circolazione in regime sospensivo e il furto/rapina di per sé non esonera dall'obbligo d'imposta se non si prova la distruzione o perdita irrimediabile. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile la norma intertemporale (L. 342/2000, art. 59, comma 2) al caso di specie, e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993
Disciplina applicabile ratione temporis; prevede che per i tabacchi lavorati i fatti imputabili a terzi non siano equiparati automaticamente a caso fortuito/forza maggiore, con abbuono dell'imposta solo se provata perdita o distruzione.
Direttiva CE 92/12
art. 14 e artt. 4, 6 citati in motivazione
Stabilisce il regime sospensivo per prodotti soggetti ad accisa e consente l'abbuono in caso di caso fortuito/forza maggiore accertati; va interpretata insieme alla normativa nazionale per i casi anteriori all'abrogazione.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA)
Norma non applicabile al fatto del 2007 per effetto delle modifiche applicabili dal 1 aprile 2010; pertanto non ha efficacia nei confronti del caso di specie.
L. n. 342 del 2000
Introduce possibilità di equiparare fatti di terzi a caso fortuito per alcune ipotesi e disciplina transitoria sugli sgravi per furti antecedenti; la disposizione transitoria (comma 2) è riferita a fatti anteriori alla sua entrata in vigore e quindi non applicabile al caso contestato.
Direttiva 2008/118/CE
richiamata nella motivazione
Abroga in seguito la Direttiva 92/12, ma non è rilevante ratione temporis perché il fatto controverso risale al 2007.
Corte di Giustizia UE, causa C-314/06 (SPMR)
sentenza 18 dicembre 2007
Definisce forza maggiore come circostanza anormale, imprevedibile e inevitabile nonostante tutte le precauzioni lievitate dal depositario; aiuta a circoscrivere quando l'evento possa esonerare dalla responsabilità.
Corte di Giustizia UE, causa C-81/15 (Kapnoviomichania Karelia)
Rileva il ruolo centrale e la responsabilità estesa del depositario autorizzato nella procedura in sospensione e sottolinea che la responsabilità può essere particolarmente stringente, con possibili profili di responsabilità solidale oggettiva se sproporzionata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez. 5, sent. n. 16966/2016; Cass. Sez. 5, sent. n. 27825/2013; Cass. Sez. U, n. 2731/2017 citata
La Corte ha già affermato che il furto commesso da terzi non esclude l'obbligo d'accisa per i tabacchi lavorati se non è provata la perdita/distruzione; la Corte suprema può integrare la motivazione ai fini nomofilattici se la soluzione giuridica è corretta.
Corte Costituzionale
Ha ritenuto legittimo prevedere l'esclusione dell'obbligazione tributaria solo in caso di perdita (dispersione) e non per mera sottrazione della disponibilità, senza violare i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.
Massime di principio
- Per i tabacchi lavorati in regime sospensivo il depositario autorizzato assume una responsabilità estesa: il furto/rapina da terzi non comporta automaticamente l'abbuono dell'accisa.
- L'abbuono dell'accisa è possibile solo se è provata la perdita o la distruzione oggettiva dei prodotti che impedisca l'immissione nel consumo; la mera sottrazione non è sufficiente.
- La normativa nazionale precedente al 2010 (D.L. 331/1993 e Direttiva 92/12) va interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che richiede eventi anormali, imprevedibili e inevitabili nonostante tutte le precauzioni per qualificare forza maggiore.
- La prova dell'evento esimente (distruzione/perdita irrimediabile o circostanza di forza maggiore secondo la definizione comunitaria) grava sul soggetto passivo (depositario).
- Norme successive o transitorie (es. modifiche del TUA o disposizioni sgravanti) possono essere rilevanti solo ratione temporis; occorre verificare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore delle norme.
- In caso di dubbi interpretativi la giurisprudenza nazionale tende a preservare la responsabilità del depositario per i rischi della circolazione in sospensione, salvo prova rigorosa di circostanze esimenti.
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