Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 31849 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'abbuono dell'accisa su tabacchi lavorati per prodotti sottratti mediante rapina/furto mentre erano in regime di sospensione nel deposito fiscale della ricorrente. La ricorrente ha contestato la decisione che ha negato l'abbuono dell'imposta sostenendo che lo svincolo/ammanco dovuto a fatto illecito di terzi costituisce caso fortuito/forza maggiore ai sensi della normativa nazionale e della Direttiva CE 92/12. La questione ha richiesto interpretazione della normativa interna (D.L. n. 331/1993, con richiamo alla Direttiva 92/12) e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di responsabilità del depositario autorizzato e di equiparazione dei fatti di terzi al caso fortuito/forza maggiore per i tabacchi lavorati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che non spetta l'abbuono dell'accisa per lo svincolo irregolare o la sottrazione dei tabacchi operata da terzi salvo prova di perdita o distruzione oggettiva dei prodotti (dispersione/distruzione che impedisca l'immissione al consumo). La Corte ha ritenuto non applicabile il D.Lgs. 504/1995 art.4 ratione temporis e ha interpretato la normativa previgente (D.L. 331/1993 e Direttiva 92/12) in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: il depositario autorizzato assume un regime di responsabilità esteso per i rischi della circolazione in regime sospensivo e il furto/rapina di per sé non esonera dall'obbligo d'imposta se non si prova la distruzione o perdita irrimediabile. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile la norma intertemporale (L. 342/2000, art. 59, comma 2) al caso di specie, e ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993

    Disciplina applicabile ratione temporis; prevede che per i tabacchi lavorati i fatti imputabili a terzi non siano equiparati automaticamente a caso fortuito/forza maggiore, con abbuono dell'imposta solo se provata perdita o distruzione.

  • Direttiva CE 92/12

    art. 14 e artt. 4, 6 citati in motivazione

    Stabilisce il regime sospensivo per prodotti soggetti ad accisa e consente l'abbuono in caso di caso fortuito/forza maggiore accertati; va interpretata insieme alla normativa nazionale per i casi anteriori all'abrogazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA)

    Norma non applicabile al fatto del 2007 per effetto delle modifiche applicabili dal 1 aprile 2010; pertanto non ha efficacia nei confronti del caso di specie.

  • L. n. 342 del 2000

    Introduce possibilità di equiparare fatti di terzi a caso fortuito per alcune ipotesi e disciplina transitoria sugli sgravi per furti antecedenti; la disposizione transitoria (comma 2) è riferita a fatti anteriori alla sua entrata in vigore e quindi non applicabile al caso contestato.

  • Direttiva 2008/118/CE

    richiamata nella motivazione

    Abroga in seguito la Direttiva 92/12, ma non è rilevante ratione temporis perché il fatto controverso risale al 2007.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-314/06 (SPMR)

    sentenza 18 dicembre 2007

    Definisce forza maggiore come circostanza anormale, imprevedibile e inevitabile nonostante tutte le precauzioni lievitate dal depositario; aiuta a circoscrivere quando l'evento possa esonerare dalla responsabilità.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-81/15 (Kapnoviomichania Karelia)

    Rileva il ruolo centrale e la responsabilità estesa del depositario autorizzato nella procedura in sospensione e sottolinea che la responsabilità può essere particolarmente stringente, con possibili profili di responsabilità solidale oggettiva se sproporzionata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. Sez. 5, sent. n. 16966/2016; Cass. Sez. 5, sent. n. 27825/2013; Cass. Sez. U, n. 2731/2017 citata

    La Corte ha già affermato che il furto commesso da terzi non esclude l'obbligo d'accisa per i tabacchi lavorati se non è provata la perdita/distruzione; la Corte suprema può integrare la motivazione ai fini nomofilattici se la soluzione giuridica è corretta.

  • Corte Costituzionale

    Ha ritenuto legittimo prevedere l'esclusione dell'obbligazione tributaria solo in caso di perdita (dispersione) e non per mera sottrazione della disponibilità, senza violare i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

Massime di principio

  • Per i tabacchi lavorati in regime sospensivo il depositario autorizzato assume una responsabilità estesa: il furto/rapina da terzi non comporta automaticamente l'abbuono dell'accisa.
  • L'abbuono dell'accisa è possibile solo se è provata la perdita o la distruzione oggettiva dei prodotti che impedisca l'immissione nel consumo; la mera sottrazione non è sufficiente.
  • La normativa nazionale precedente al 2010 (D.L. 331/1993 e Direttiva 92/12) va interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che richiede eventi anormali, imprevedibili e inevitabili nonostante tutte le precauzioni per qualificare forza maggiore.
  • La prova dell'evento esimente (distruzione/perdita irrimediabile o circostanza di forza maggiore secondo la definizione comunitaria) grava sul soggetto passivo (depositario).
  • Norme successive o transitorie (es. modifiche del TUA o disposizioni sgravanti) possono essere rilevanti solo ratione temporis; occorre verificare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore delle norme.
  • In caso di dubbi interpretativi la giurisprudenza nazionale tende a preservare la responsabilità del depositario per i rischi della circolazione in sospensione, salvo prova rigorosa di circostanze esimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.