Cassazione Penale, Sentenza n. 43417/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta invalidità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio: il difensore ha censurato che la notifica del 16/01/2019 al domicilio dichiarato era avvenuta nonostante l'ufficiale giudiziario avesse attestato l'insufficienza/inidoneità del domicilio, e che non era stata disposta la successiva notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen. L'avvocato ha sostenuto che l'unica notifica al difensore (28/05/2018) era anteriore al decreto del 16/01/2019 e quindi non poteva sostituirla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per non rientrare nei motivi ammessi dall'art.606 cod. proc. pen. Ha rilevato che il decreto era stato validamente notificato mediante consegna ai sensi dell'art.157, commi 6 e 7 (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso di deposito e invio di raccomandata con avviso di ricevimento) e ritirato da persona delegata il 6/6/2018. La successiva notifica del 16/01/2019 era quindi superflua. Inoltre la Corte ha ritenuto che il comportamento processuale dello Stellato (rinuncia a comparire, ripetute assenze, comparsa diretta in una sola udienza) abbia eliminato ogni pregiudizio alla difesa: l'eventuale vizio sarebbe stato al più una nullità relativa eccepibile in primo grado e in ogni caso sanata dalla condotta. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Prevede, tra l'altro, la notifica degli atti al difensore di fiducia quando il domicilio dell'imputato è insufficiente o inidoneo; la Corte ha ritenuto che qui non fosse stata necessaria una notifica successiva perché l'atto era già stato validamente consegnato secondo art.157
art. 157, commi 6 e 7 cod. proc. pen.
Consente la vocatio in iudicium mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio di raccomandata; la Corte ha valutato questa forma di notifica come efficace e perfezionata con il ritiro dell'atto
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato il divieto di dedurre genericamente violazioni costituzionali o della CEDU non strutturate nei modi previsti, e ha affermato che il motivo proposto non rientrava tra quelli ammessi
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in 3.000 euro
art. 171 e 179 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione a vizi formali e di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non fondate nel merito
art. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate dal ricorrente come garanzie costituzionali e convenzionali; la Corte ha osservato che deduzioni generiche di violazioni costituzionali o convenzionali non sono ammissibili in Cassazione salvo che siano proposte come questioni di legittimità costituzionale o come strumenti per una lettura specificamente orientata delle norme interne
Massime di principio
- Le censure generiche di violazione della Costituzione o della CEDU in Cassazione sono inammissibili: vanno prospettate con strumenti appropriati (questione di legittimità costituzionale o interpretazione costituzionalmente/ convenzionalmente orientata della norma impugnata).
- La notifica effettuata ai sensi dell'art.157 (deposito presso casa comunale, affissione e raccomandata) è efficace se risultano gli atti di deposito e il ritiro; una successiva notifica diventa superflua e non invalida il procedimento.
- L'omessa o difettosa notifica al difensore di fiducia può determinare al più una nullità relativa, che deve essere eccepita tempestivamente (primo atto utile) e può essere sanata dal comportamento processuale dell'imputato o del difensore.
- La condotta processuale dell'imputato (es. rinuncia a comparire, assenze reiterate, partecipazione sporadica) può comportare la perdita della possibilità di far valere vizi formali successivamente, per mancanza di pregiudizio alla difesa.
- In Cassazione è necessario formulare motivi conformi all'art.606 cod. proc. pen.: indicare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione riferibili a fattispecie ammissibili, non semplici doglianze o richiami generici.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o improprio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →