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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43417/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta invalidità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio: il difensore ha censurato che la notifica del 16/01/2019 al domicilio dichiarato era avvenuta nonostante l'ufficiale giudiziario avesse attestato l'insufficienza/inidoneità del domicilio, e che non era stata disposta la successiva notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen. L'avvocato ha sostenuto che l'unica notifica al difensore (28/05/2018) era anteriore al decreto del 16/01/2019 e quindi non poteva sostituirla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per non rientrare nei motivi ammessi dall'art.606 cod. proc. pen. Ha rilevato che il decreto era stato validamente notificato mediante consegna ai sensi dell'art.157, commi 6 e 7 (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso di deposito e invio di raccomandata con avviso di ricevimento) e ritirato da persona delegata il 6/6/2018. La successiva notifica del 16/01/2019 era quindi superflua. Inoltre la Corte ha ritenuto che il comportamento processuale dello Stellato (rinuncia a comparire, ripetute assenze, comparsa diretta in una sola udienza) abbia eliminato ogni pregiudizio alla difesa: l'eventuale vizio sarebbe stato al più una nullità relativa eccepibile in primo grado e in ogni caso sanata dalla condotta. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la notifica degli atti al difensore di fiducia quando il domicilio dell'imputato è insufficiente o inidoneo; la Corte ha ritenuto che qui non fosse stata necessaria una notifica successiva perché l'atto era già stato validamente consegnato secondo art.157

  • art. 157, commi 6 e 7 cod. proc. pen.

    Consente la vocatio in iudicium mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio di raccomandata; la Corte ha valutato questa forma di notifica come efficace e perfezionata con il ritiro dell'atto

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato il divieto di dedurre genericamente violazioni costituzionali o della CEDU non strutturate nei modi previsti, e ha affermato che il motivo proposto non rientrava tra quelli ammessi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in 3.000 euro

  • art. 171 e 179 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione a vizi formali e di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non fondate nel merito

  • art. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamate dal ricorrente come garanzie costituzionali e convenzionali; la Corte ha osservato che deduzioni generiche di violazioni costituzionali o convenzionali non sono ammissibili in Cassazione salvo che siano proposte come questioni di legittimità costituzionale o come strumenti per una lettura specificamente orientata delle norme interne

Massime di principio

  • Le censure generiche di violazione della Costituzione o della CEDU in Cassazione sono inammissibili: vanno prospettate con strumenti appropriati (questione di legittimità costituzionale o interpretazione costituzionalmente/ convenzionalmente orientata della norma impugnata).
  • La notifica effettuata ai sensi dell'art.157 (deposito presso casa comunale, affissione e raccomandata) è efficace se risultano gli atti di deposito e il ritiro; una successiva notifica diventa superflua e non invalida il procedimento.
  • L'omessa o difettosa notifica al difensore di fiducia può determinare al più una nullità relativa, che deve essere eccepita tempestivamente (primo atto utile) e può essere sanata dal comportamento processuale dell'imputato o del difensore.
  • La condotta processuale dell'imputato (es. rinuncia a comparire, assenze reiterate, partecipazione sporadica) può comportare la perdita della possibilità di far valere vizi formali successivamente, per mancanza di pregiudizio alla difesa.
  • In Cassazione è necessario formulare motivi conformi all'art.606 cod. proc. pen.: indicare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione riferibili a fattispecie ammissibili, non semplici doglianze o richiami generici.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o improprio.

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