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Sentenza

Sentenza del 22/06/2020 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

I benefici fiscali per il risparmio energetico sono riconosciuti al detentore qualificato- Sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione per interventi di risparmio energetico eseguiti nel 2010, dichiarata dalla contribuente per l’annualità 2012. L’Ufficio aveva disconosciuto il beneficio, rilevando che la contribuente risultava comodataria dell’immobile solo formalmente, senza averne la detenzione effettiva, e che i pagamenti erano stati eseguiti con somme prelevate da un conto corrente intestato a un terzo. La contribuente ha contestato anche la motivazione dell’avviso emesso ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973; ha sostenuto che le fatture riportavano anche il suo nominativo, che il comodato era titolo sufficiente per la detrazione e che la residenza nell’immobile non era richiesta. Ha inoltre richiamato la consegna dell’immobile e le vicende successive della proprietà e dell’usufrutto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Pescara, ha respinto l’appello, confermando il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Chieti. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione dell’avviso: il riferimento agli accertamenti degli anni precedenti e all’istanza di autotutela consentiva alla contribuente di comprendere la pretesa, e le contestazioni riguardavano l’inidoneità della documentazione prodotta. Nel merito, il comodato può attribuire titolo alla detenzione, ma non basta se è solo formale: la contribuente abitava altrove e l’immobile era abitato da un altro soggetto; non è stata provata né la detenzione effettiva né una codetenzione. È stata inoltre esclusa la prova che la contribuente avesse effettivamente sostenuto le spese, poiché i pagamenti provenivano da un conto intestato a un terzo. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    L'articolo 349 della legge 296 del 2006 (che ha previsto i benefici fiscali in questione poi prorogati ratione temporis dall'articolo 2 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, c.d. "Finanziaria 2003") ha demandato a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, l'adozione delle disposizioni attuative.

    La legge istituisce il beneficio e demanda al decreto ministeriale la definizione delle condizioni per fruirne; nel caso deciso, i requisiti applicabili sono quelli specificati dal decreto attuativo.

  • Art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007

    In virtù di tale previsione è stato dunque adottato il dm 19 febbraio 2007, che all'articolo 2 ha stabilito, tra i requisiti per poter usufruire del beneficio fiscale, quello di aver sostenuto le spese e quello di essere detentore o possessore dell'immobile oggetto degli interventi.

    Per accedere alla detrazione occorrono sia la qualità di possessore o detentore dell’immobile interessato dai lavori, sia l’effettivo sostenimento delle spese. Il comodato è idoneo solo se comporta una detenzione reale e qualificata.

  • Art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007

    Non v'è neanche prova sufficiente di una situazione fattuale di codetenzione (Cassazione sentenza 13338 del 2015). Cíò, senza considerare poi che ai sensi dell'articolo 4 del d.m. 19 febbraio 2007, il beneficiario del risparmio fiscale deve anche avere "effettivamente" sostenuto le spese, e ciò non si verifica con tutta evidenza nel caso come quello in esame in cui le somme per i pagamenti sono state prelevate da un conto corrente intestato a una terza persona (peraltro il nudo proprietario, che quindi aveva anche un interesse a provvedervi per proprio conto).

    Il beneficiario deve dimostrare di avere sostenuto realmente i costi. Nel caso esaminato, i prelievi da un conto intestato a un terzo, uniti alle altre circostanze, non hanno provato tale requisito.

  • Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Innanzitutto non colgono nel segno le cesure riguardanti il presunto difetto di motivazione dell'avviso ex articolo 36 ter del dpr 600 del 1973, in quanto l'appellante ammette che in esso si fa riferimento all'esito dei accertamenti riguardanti gli anni precedenti, oltre che a una istanza di autotutela della stessa contribuente, e a fronte di ciò la medesima non contesta che anche i precedenti avvisi fossero privi di adeguata motivazione;

    La censura di carenza motivazionale è stata respinta perché, alla luce dei riferimenti contenuti nell’avviso e della precedente istanza di autotutela, la contribuente era in grado di individuare le ragioni della pretesa. La decisione sottolinea inoltre che l’Ufficio contestava l’inidoneità della documentazione relativa alla detrazione.

Massime di principio

  • Il comodatario può accedere alle agevolazioni energetiche se il comodato gli attribuisce una detenzione effettiva dell’immobile; la sola indicazione formale nel contratto o nei documenti non è sufficiente.
  • Quando il comodato comporta la consegna del bene, la detenzione deve risultare da una consegna reale e idonea a trasferire il godimento. Residenza anagrafica e detenzione non sono necessariamente la stessa cosa, ma abitare altrove mentre l’immobile è occupato da un altro soggetto può dimostrare l’assenza della detenzione dichiarata.
  • La detrazione richiede anche la prova che le spese siano state effettivamente sostenute dal beneficiario. Fatture o indicazioni nominative non bastano, da sole, se i pagamenti risultano provenire dal conto di un terzo.
  • Un avviso di controllo non è necessariamente immotivato quando i riferimenti agli accertamenti precedenti e alla corrispondenza con il contribuente rendono comprensibili le ragioni della pretesa.
  • In caso di soccombenza, le spese del grado possono essere poste a carico della parte appellante secondo il criterio della soccombenza.

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