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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione era stata respinta una domanda della società resistente e, nel dispositivo dell'ordinanza, erano state liquidate le spese del giudizio di legittimità ma non anche quelle sostenute per resistere a due procedimenti incidentali di sospensione ex art. 373 c.p.c. promossi dalla parte soccombente dinanzi alla Corte d'appello di Napoli. La parte ricorrente ha quindi proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, chiedendo che fosse integrato il dispositivo con la condanna della controparte al pagamento anche delle spese relative a entrambi i procedimenti incidentali. La controparte ha resistito con controricorso. La Corte ha esaminato la proponibilità dell'istanza, la correttezza della richiesta di liquidazione delle spese del sub-procedimento incidentale e la necessità del contraddittorio rituale per ciascuna domanda di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione dell'errore materiale: ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. definito il 13 dicembre 2017, liquidandole in Euro 1.000,00 oltre spese forfettarie e accessori; ha invece dichiarato inammissibile l'istanza limitatamente al procedimento ex art. 373 c.p.c. definito il 28 febbraio 2018, perché la relativa domanda era stata proposta con memoria non ritualmente notificata e quindi senza instaurazione del contraddittorio. La Corte ha inoltre affermato che l'omessa liquidazione delle spese costituisce mero errore materiale correggibile e che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    rende proponibile l'istanza di correzione dell'errore materiale anche senza limiti di tempo

  • art. 373 c.p.c.

    il procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha natura incidentale; la liquidazione delle relative spese spetta alla Corte di cassazione

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato nel riepilogo dei precedenti procedimenti di sospensione attivati dinanzi al giudice di merito

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina il procedimento camerale con proposta del relatore notificata alle parti

  • artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c.

    l'istanza è inammissibile se proposta in rito camerale mediante memoria non notificata alla controparte, in assenza di rituale contraddittorio

Massime di principio

  • L'omessa liquidazione nel dispositivo delle spese di un procedimento incidentale costituisce errore materiale correggibile quando dagli atti risulti la spettanza e la richiesta delle spese stesse.
  • La domanda di correzione o integrazione che incida sulla liquidazione delle spese in un procedimento camerale è esaminabile solo se sia stato rispettato il contraddittorio mediante rituale notifica alla controparte o altro equivalente pienamente idoneo.
  • Nel giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., avente natura incidentale, spetta alla Corte di cassazione.
  • Se una richiesta di liquidazione spese è stata ritualmente formulata solo per uno dei sub-procedimenti, la correzione può essere disposta limitatamente a tale voce, mentre la domanda relativa a un diverso procedimento resta inammissibile se introdotta senza rituale instaurazione del contraddittorio.
  • L’istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. è proponibile senza limiti di tempo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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