Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2021 del 27/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione era stata respinta una domanda della società resistente e, nel dispositivo dell'ordinanza, erano state liquidate le spese del giudizio di legittimità ma non anche quelle sostenute per resistere a due procedimenti incidentali di sospensione ex art. 373 c.p.c. promossi dalla parte soccombente dinanzi alla Corte d'appello di Napoli. La parte ricorrente ha quindi proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, chiedendo che fosse integrato il dispositivo con la condanna della controparte al pagamento anche delle spese relative a entrambi i procedimenti incidentali. La controparte ha resistito con controricorso. La Corte ha esaminato la proponibilità dell'istanza, la correttezza della richiesta di liquidazione delle spese del sub-procedimento incidentale e la necessità del contraddittorio rituale per ciascuna domanda di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione dell'errore materiale: ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. definito il 13 dicembre 2017, liquidandole in Euro 1.000,00 oltre spese forfettarie e accessori; ha invece dichiarato inammissibile l'istanza limitatamente al procedimento ex art. 373 c.p.c. definito il 28 febbraio 2018, perché la relativa domanda era stata proposta con memoria non ritualmente notificata e quindi senza instaurazione del contraddittorio. La Corte ha inoltre affermato che l'omessa liquidazione delle spese costituisce mero errore materiale correggibile e che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
rende proponibile l'istanza di correzione dell'errore materiale anche senza limiti di tempo
il procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha natura incidentale; la liquidazione delle relative spese spetta alla Corte di cassazione
richiamato nel riepilogo dei precedenti procedimenti di sospensione attivati dinanzi al giudice di merito
disciplina il procedimento camerale con proposta del relatore notificata alle parti
artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c.
l'istanza è inammissibile se proposta in rito camerale mediante memoria non notificata alla controparte, in assenza di rituale contraddittorio
Massime di principio
- L'omessa liquidazione nel dispositivo delle spese di un procedimento incidentale costituisce errore materiale correggibile quando dagli atti risulti la spettanza e la richiesta delle spese stesse.
- La domanda di correzione o integrazione che incida sulla liquidazione delle spese in un procedimento camerale è esaminabile solo se sia stato rispettato il contraddittorio mediante rituale notifica alla controparte o altro equivalente pienamente idoneo.
- Nel giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., avente natura incidentale, spetta alla Corte di cassazione.
- Se una richiesta di liquidazione spese è stata ritualmente formulata solo per uno dei sub-procedimenti, la correzione può essere disposta limitatamente a tale voce, mentre la domanda relativa a un diverso procedimento resta inammissibile se introdotta senza rituale instaurazione del contraddittorio.
- L’istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. è proponibile senza limiti di tempo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23525/2021 del 27/08/2021
- ordinanza_civile · 27 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2021 del 27/08/2021
- ordinanza_civile · 27 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23528/2021 del 27/08/2021
- ordinanza_civile · 27 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23530/2021 del 27/08/2021
- ordinanza_civile · 27 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23531/2021 del 27/08/2021
- ordinanza_civile · 27 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23532/2021 del 27/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →