Ordinanza n. 126/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’avviso n. 0021305 del 27.05.2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Sicilia avente n. 0022506 del 04.06.2024; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 34; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie. - nonché di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\6\2025 per l’annullamento: - del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000104.09-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e successivo Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000132.30-04-2025 con cui si è proceduto alla rettifica della suindicata graduatoria; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17\10\2025 per l’annullamento, previa sospensione: - del riscontro all’istanza di accesso agli atti intervenuto con nota Protocollo nr: 35268 - del 22/07/2025 - AOODRSI - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Riscontro sollecito richiesta di accesso agli atti prot. 33829 del 16/07/2025 e relativi allegati; - dei seguenti documenti e/o dati anche informatici e tecnici: il file.bac della prova preselettiva di Cirri Nunzia.; - il file .txt che contiene il log della postazione off-line in aula della stessa; - il file .xml che rappresenta il traffico tra la scuola dove ha svolto la prova e il server Cineca a partire dalle ore 12.00 del giorno della prova stessa; - del verbale di prova preselettiva – aula 34 del giorno 23 maggio 2024 e relativi allegati; nonché per l’annullamento degli atti precedentemente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria degli ammessi alla prova scritta e successivi atti della procedura concorsuale per dirigente scolastico, nonché graduatoria finale di merito e riscontro parziale a istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli per dirigente scolastico, nella parte in cui non includeva il suo nominativo, avendo conseguito 34 punti nella prova preselettiva. Ha inoltre censurato, per quanto occorrente, il bando, il decreto ministeriale e il DPCM relativi alla procedura, contestando in particolare il criterio che limita l'ammissione alla prova scritta a un numero di candidati pari a tre volte i posti regionali, ammettendo anche chi abbia conseguito il punteggio dell'ultimo ammesso, anziché applicare una soglia uniforme nazionale o la soglia di sufficienza. Sono stati impugnati anche la prova preselettiva, gli esiti, il punteggio attribuito, i verbali di redazione e validazione dei quesiti e gli ulteriori atti della procedura. Con i primi motivi aggiunti sono state impugnate la graduatoria finale di merito regionale e la successiva rettifica. Con ulteriori motivi aggiunti è stato impugnato il riscontro dell'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti e sono stati richiesti dati e documenti informatici relativi alla prova preselettiva di un'altra candidata, al log della relativa postazione e al traffico tra la sede d'esame e il server, oltre al verbale della prova dell'aula 34. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. L'avviso deve indicare l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, le parti, gli estremi degli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'elenco dei controinteressati, le modalità di consultazione del processo, il numero dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni; il mancato adempimento comporta l'improcedibilità del gravame. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda cautelare, sull'ammissione alla prova scritta, sulla legittimità degli atti concorsuali o sull'accesso ai documenti.
Norme richiamate
Consente, nell'ambito della disciplina del contraddittorio, modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie quando ricorrono i presupposti previsti dal codice.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non chiamati in giudizio.
Costituisce base normativa, insieme alle altre disposizioni richiamate, per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
Consente al giudice di stabilire modalità idonee per la notificazione, anche in considerazione del numero dei destinatari e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non già evocati in giudizio.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del ricorso, degli atti con motivi aggiunti, dell'ordinanza e degli avvisi sui siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
- Il provvedimento che autorizza la notificazione per pubblici proclami può prescrivere contenuti puntuali dell'avviso, obblighi di mantenimento online della documentazione, attestazione dell'avvenuta pubblicazione e collegamenti facilmente accessibili dalla home page del sito istituzionale.
- I termini assegnati dal giudice per effettuare la pubblicazione e depositare la relativa prova sono perentori; l'inosservanza degli adempimenti prescritti può determinare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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