Cassazione Penale, Sentenza n. 10551/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato l'appello contro la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti del ricorrente in relazione a determinazioni e verbali societari (determinazione 2/7/2014 di amministratore unico di SGT s.r.l.; verbali assemblea 7/7/2014 di SGT s.r.l. e 29/6/2015 di Al.Ga.Da. Appalti s.r.l.). Il ricorrente denunciava errata applicazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (richiamando artt. 129 e 530 c.p.p., principi costituzionali e CEDU e Carta di Nizza). Sosteneva che la documentazione prodotta dimostrava "ictu oculi" l'autenticità degli atti e la conoscenza del querelante, che la Corte d'Appello aveva richiesto un livello di evidenza indebito e che, in presenza di prescrizione e contraddittorietà della prova, si sarebbe dovuto applicare la regola del ragionevole dubbio per l'assoluzione anziché il parametro del "più probabile che non".
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui, essendo la prescrizione stata dichiarata in primo grado, il parametro applicabile per un proscioglimento nel merito è quello dell'evidenza della prova di innocenza previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; il precedente di SS.UU. richiamato dal ricorrente non era pertinente. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il rilievo sulla complessità e sull'abbondanza dei documenti prodotti dalla difesa e sulla presenza di una relazione grafologica non contraddetta che avrebbe richiesto approfondimenti peritali. L'errore materiale nella formulazione dell'imputazione era già stato sanato dalla Corte d'Appello con ordinanza di correzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Applicazione del comma 2: per giungere a un proscioglimento nel merito dopo che la prescrizione è stata dichiarata in primo grado è richiesta l'"evidenza" della prova di innocenza; tale parametro è quello cui la Corte d'Appello doveva attenersi.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto le doglianze sufficienti per ritenere vizi nella motivazione dell'appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito dei diritti di difesa; la Corte non ha ritenuto violato tale principio dai giudicati impugnati.
art. 27 Cost.
Invocato nella prospettiva dei limiti della responsabilità penale e garanzie processuali; non è stata accolta la censura di violazione.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto del diritto internazionale (CEDU); la Corte non ha ravvisato conflitto applicabile al caso concreto.
art. 6 CEDU
Citato dal ricorrente in tema di giusto processo; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione dedotta.
art. 48 e 53 Carta di Nizza
Invocate a supporto delle garanzie processuali; la decisione non riconosceva rilievo decisivo a tali riferimenti nel concreto.
art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato che l'azione civile era venuta meno ai sensi di tale disposizione, con conseguente esclusione dell'applicabilità del diverso parametro di valutazione invocato dal ricorrente quando è presente parte civile.
SS.UU. n. 36208 del 28/03/2024 (giurisprudenza)
La Corte ha ritenuto il principio di quella pronuncia non applicabile al caso perché riguarda situazioni in cui la prescrizione interviene in appello con presenza di parte civile; nel presente caso la prescrizione era stata dichiarata in primo grado e la parte civile era assente.
Corte costituzionale n. 182 del 2021
Richiamata nel contesto della giurisprudenza citata; non è stata applicata direttamente al caso per le ragioni indicate dalla Cassazione.
Norma invocata quale titolo per la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la prescrizione è stata dichiarata in primo grado, il giudice d'appello che valuta la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito deve applicare il parametro dell'"evidenza" della prova di innocenza previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; la soglia è quindi elevata.
- I precedenti secondo cui, a fronte di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dovrebbe assolvere in presenza di prove contraddittorie usando la regola del ragionevole dubbio, trovano applicazione in specifiche fattispecie (es. prescrizione intervenuta in appello con parte civile presente) e non sono automaticamente estensibili a tutte le ipotesi di prescrizione.
- La produzione di documenti difensivi non conduce automaticamente a un proscioglimento "ictu oculi" se la loro valutazione appare complessa, contraddittoria o se vi sono perizie non contraddette che richiedono accertamenti; in tali casi il giudice può ritenere non evidente la causa di proscioglimento e richiedere approfondimenti istruttori.
- Errori materiali nella formulazione dell'imputazione possono essere sanati con ordinanza correttiva; la loro presenza non implica necessariamente l'annullamento dell'atto impugnato se rettificata.
- I ricorsi generici, che non confrontano puntualmente le ragioni di fatto e di diritto espresse nella motivazione impugnata, sono esposti al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e, nei casi gravi, a sanzioni verso la Cassa delle Ammende.
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