Cassazione Penale, Sentenza n. 25950/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha applicato nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni mobili e immobili per ritenuta pericolosità sociale ai sensi del d.lgs. 6/9/2011 n.159. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) Irregolarità di legge e vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità, con censura della genericità e dell'eccessiva importanza attribuita a precedenti di modesta rilevanza (cedimento di piccolo quantitativo di stupefacenti, ricettazione con liberazione anticipata ecc.). (2) e (3) Mancata prova dell'attualità della pericolosità e genericità/eterogeneità dei fatti considerati, senza specificazione temporale e senza dimostrare continuità di condotte. (4) Vizio di motivazione sulla confisca: la Corte di appello non avrebbe adeguatamente provato l'illecita provenienza dei proventi usati per gli acquisti, avrebbe escluso ingiustificatamente fonti lecite (es. somme messe a disposizione da familiari della compagna) e non avrebbe valutato correttamente il valore dei beni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito ampia, analitica e specifica motivazione, indicando che dal 2008 il ricorrente era stabilmente dedito a reati (furti, ricettazione, traffico di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale), desumibili da condanne passate e procedimenti pendenti; ha valutato la continuità e l'attualità delle condotte. Sulla confisca, la Corte di appello ha motivato che il ricorrente non aveva redditi di comprovata provenienza lecita e nondimeno aveva acquistato numerosi beni, giustificando la confisca come reimpiego di proventi illeciti. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per meri vizi della motivazione, salvo motivazione del tutto assente o meramente apparente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b) e c) e d.
Norma invocata per la qualificazione della "pericolosità sociale" e per l'applicazione della sorveglianza speciale e altre misure preventive; la Corte ha ritenuto che i requisiti di pericolosità fossero provati in base a condanne e procedimenti pendenti.
Richiamata la forma di trattazione del ricorso (il procedimento è stato trattato secondo l'art.611 c.1).
Citata nella parte in cui la Corte indica che nel giudizio di legittimità non è ammessa la censura di "illogicità manifesta" quale autonoma ragione di doglianza nel procedimento di prevenzione; rilevanti sono solo la violazione di legge o la motivazione del tutto assente o meramente apparente.
d.lgs. n.169 del 2011
Richiama il principio per cui, anche dopo la novella, il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (misure personali e patrimoniali), il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: le censure meramente critiche sulla motivazione in fatto sono spesso inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
- La sussistenza della pericolosità sociale può essere desunta dalla valutazione complessiva di condanne passate, procedimenti pendenti e comportamento nel tempo: una serie di reati anche eterogenei e ripetuti può giustificare la misura se la Corte ritiene dimostrata continuità e attualità.
- Per resistere a una confisca per sproporzione patrimoniale, è essenziale provare in modo concreto e documentato la provenienza lecita delle somme impiegate per gli acquisti (es. redditi dichiarati, atti di donazione, prestiti documentati da terzi), altrimenti il tribunale può ritenere plausibile l'origine illecita.
- Le contestazioni sulla modesta rilevanza di singoli precedenti devono essere rivolte al giudice di merito con elementi fattuali che ne riducano l'incidenza complessiva (prove di riabilitazione, estinzione della pena per specifici fatti, attività lavorativa stabile), altrimenti la valutazione sulla pericolosità resta saldamente discrezionale.
- Nel proporre ricorso in Cassazione in materia di misure di prevenzione conviene concentrare le doglianze su violazioni di norma, errori di diritto o sulla palese assenza di motivazione, evitando di puntare esclusivamente a una rivalutazione fattuale che la Corte di legittimità non compete effettuare.
- Quando si impugna una misura che comprende obblighi di soggiorno e confische, è utile documentare tempestivamente e in modo completo fonti di reddito lecite, legami familiari e riabilitazione sociale per contrastare la presunzione di redditi illeciti e la tesi della continuità delinquenziale.
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