Sentenza n. 1290/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento • dell'ordinanza n. 30 del 30/12/2020; • di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un muro di tamponamento di un fienile e di una struttura metallica agricola, con ripristino dello stato dei luoghi e avviso di acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo, con riguardo alla struttura metallica, che essa fosse un'opera pertinenziale del fienile, soggetta a SCIA e non a permesso di costruire, sicché avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria anziché la demolizione. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo sproporzionata la demolizione, e la violazione dell'art. 15 della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sostenendo che l'ordinanza avrebbe dovuto essere indirizzata alla società agricola semplice che aveva materialmente realizzato le opere in forza di un contratto di comodato. Quanto al muro di tamponamento, in pendenza del giudizio è stata presentata una CILA in sanatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 15/2013, con pagamento di € 1.000,00; il ricorrente ha quindi perso interesse alla coltivazione della domanda relativa a tale manufatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte relativa al muro di tamponamento. Il Collegio ha ritenuto che la presentazione della CILA in sanatoria e il mancato diniego dell'amministrazione avessero fatto venir meno l'interesse all'annullamento dell'ordine di demolizione; anche ove l'amministrazione avesse successivamente contestato la sanabilità, l'interesse si sarebbe spostato sull'eventuale provvedimento di diniego sopravvenuto o sopravveniente. La domanda relativa alla struttura metallica è stata invece respinta. La struttura, sostenuta da pali metallici, coperta e delimitata visivamente su quattro lati, costituisce una modificazione percepibile del territorio e un manufatto autonomamente utilizzabile per attività agricola, con propria funzione e capacità di incrementare la potenzialità produttiva dell'azienda. Non è quindi una pertinenza edilizia del fienile, ma un nuovo manufatto, sostanzialmente un ulteriore fienile, per il quale occorreva uno specifico titolo edilizio. In assenza di titolo, l'ordine di demolizione era la sanzione doverosa. Il giudice ha escluso la violazione della proporzionalità, affermando che l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio è vincolato e non richiede una ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione specifica sull'attualità dell'interesse pubblico, considerato intrinseco nell'accertamento dell'abuso. È stata respinta anche la censura relativa al destinatario dell'ordinanza: il ricorrente, proprietario degli immobili, era amministratore e titolare della società semplice, priva di personalità giuridica, e rispondeva personalmente e illimitatamente degli atti di amministrazione e gestione; inoltre, la demolizione può essere ingiunta al proprietario che abbia la disponibilità del bene e a colui che abbia realizzato o disposto la realizzazione dell'abuso. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 13 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Richiamato nell'ordinanza quale fondamento della possibile acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
La responsabilità e la legittima individuazione del destinatario dell'ordine di demolizione sono state valutate anche alla luce della disponibilità del bene e della riconducibilità dell'abuso al proprietario e al soggetto che ne ha disposto o eseguito la realizzazione.
art. 16 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della sanzione pecuniaria a un'opera asseritamente pertinenziale; il giudice lo ha ritenuto non applicabile perché la struttura costituiva una nuova costruzione autonoma.
art. 7 l.r. n. 15/2013
Richiamato quale base normativa della CILA in sanatoria presentata per il muro di tamponamento; la presentazione e il mancato diniego hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse sulla relativa domanda.
Massime di principio
- Ai fini edilizi, una struttura è pertinenza soltanto quando sussiste un oggettivo nesso funzionale e strumentale con l'opera principale, la sua dimensione è ridotta e modesta, essa è priva di autonoma destinazione e valore di mercato e non determina un significativo aumento del carico urbanistico o un'alterazione rilevante dell'assetto del territorio.
- Una struttura coperta e delimitata, autonomamente utilizzabile per un'attività agricola e idonea a incrementare la capacità produttiva dell'azienda, costituisce una nuova costruzione, anche se adiacente a un fabbricato esistente e destinata a una funzione analoga; per la sua realizzazione è necessario il titolo edilizio richiesto per le nuove costruzioni.
- Accertata l'assenza di titolo edilizio o la radicale difformità dell'opera dalla disciplina urbanistica, l'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato: l'amministrazione non deve compiere una specifica ponderazione tra interesse pubblico al ripristino e interessi privati, né motivare autonomamente sull'attualità e concretezza dell'interesse pubblico, intrinseco nell'accertamento dell'abuso.
- L'ordine di demolizione può essere legittimamente indirizzato al proprietario che abbia la disponibilità dell'immobile e al soggetto cui sia direttamente riconducibile la realizzazione dell'abuso. Nelle società semplici, l'assenza di personalità giuridica comporta che il socio o amministratore risponda personalmente e illimitatamente degli atti compiuti per la società, senza che sia necessario indicare nell'ordinanza la qualità nella quale l'atto è notificato.
- Quando, durante il giudizio di annullamento di un ordine di demolizione, interviene una sanatoria o un titolo che faccia venir meno l'interesse alla decisione sul manufatto interessato, la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; un eventuale successivo diniego di sanatoria costituirebbe il nuovo atto da impugnare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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