Cassazione Civile, Ordinanza n. 33616/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’ICI relativo a un’annualità di imposta su due immobili di proprietà del contribuente. Il contribuente sosteneva di essere soltanto nudo proprietario dell’unità abitativa, poiché un atto privato del 30 gennaio 2001 avrebbe costituito un diritto di abitazione in favore della madre; per il garage invocava inoltre la natura pertinenziale dell’immobile rispetto all’abitazione principale. I giudici di merito avevano accolto solo la tesi della pertinenza, respingendo il resto perché la scrittura privata non aveva data certa né trascrizione e quindi non era opponibile al Comune. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza non avesse considerato documenti e circostanze che proverebbero la residenza abituale della madre nell’immobile, il suo pagamento dell’ICI e altri elementi fattuali; 2) violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che la scrittura privata avrebbe dovuto ritenersi assistita da data certa perché il suo contenuto sarebbe stato riprodotto in atti pubblici o comunque noto al Comune per effetto di precedenti giudizi e documenti depositati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. inammissibile, sia per difetto di specifica esposizione dei fatti di causa e dei passaggi rilevanti del giudizio di merito, sia per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva indicato in quale atto del merito fossero stati prodotti i documenti richiamati. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di "doppia conforme", il vizio motivazionale non era deducibile se non dimostrando la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto. Nel merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull’art. 2704 c.c., affermando che la scrittura privata non autenticata, priva di data certa, è inopponibile al Comune; l’opponibilità al terzo pubblicistico richiede la prova di uno degli eventi tipizzati dall’art. 2704 c.c. o di altro fatto certo equivalente, prova che nel caso concreto non risultava fornita. La Corte ha quindi confermato la legittimità del recupero ICI nei confronti del proprietario e ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c., oltre alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove i documenti siano stati prodotti e, in caso di doppia conforme, se non dimostra la diversità delle rationes di fatto delle decisioni di merito.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa e l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nell’ipotesi di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrando che siano diverse.
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"
La scrittura privata non autenticata è opponibile al terzo solo dal momento in cui acquisisce data certa tramite uno degli eventi previsti dalla norma; l’amministrazione finanziaria è considerata terzo ai fini dell’opponibilità.
Gli atti costitutivi o modificativi del diritto di abitazione richiedono la forma scritta a pena di nullità.
Gli atti costitutivi o modificativi del diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione per l’opponibilità ai terzi.
Il titolo per la trascrizione deve essere un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2001
Il soggetto passivo dell’imposta è il titolare del diritto reale di godimento sull’immobile, non il mero proprietario nudo quando esista validamente un diritto di abitazione opponibile.
È richiamata la procedura accelerata in camera di consiglio e la possibilità di confermare la proposta del consigliere delegato.
Regola la trattazione in camera di consiglio a seguito di richiesta di decisione del ricorso.
La Corte ha applicato la condanna equitativa per lite temeraria/abuso processuale in favore della controparte.
La Corte ha disposto anche il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce l’omesso esame di documenti o fatti decisivi deve indicare con precisione dove e quando quei documenti siano stati prodotti nel merito e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale.
- In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la sentenza di appello si fondi su ragioni di fatto diverse da quelle poste a base della decisione di primo grado.
- La scrittura privata non autenticata priva di data certa non è opponibile al terzo; la data certa può derivare solo dagli eventi tipizzati dall’art. 2704 c.c. o da un fatto equivalente che renda certa l’anteriorità della formazione del documento.
- Ai fini tributari l’amministrazione finanziaria può essere considerata terzo rispetto alla scrittura privata non autenticata, sicché il contribuente che invochi un diritto reale o di godimento opposto al Fisco deve provare la data certa dell’atto.
- Quando la costituzione o modificazione di un diritto di abitazione è posta a fondamento dell’esenzione o dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta, la mera allegazione di una scrittura privata non autenticata non basta se non è provata la sua opponibilità al Comune.
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