Cassazione Penale, Ordinanza n. 13373/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per cessione di sostanza stupefacente, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per cessione di sostanza stupefacente. I motivi dedotti investono: il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e la determinazione della pena. La Corte rileva però che tali censure sono inammissibili perché, da un lato, non consentite dalla legge nella forma proposta, dall'altro generiche, poiché non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata: una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla recidiva devono indicare concreti vizi logici o giuridici della decisione impugnata; in difetto, se sollecitano solo una rivalutazione discrezionale del merito, non possono essere accolte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →