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Ordinanza

Ordinanza n. 1142/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Deliberazione della Giunta Comunale di Maddaloni n. 55 del 5.3.2026, recante <<Proposta per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del tempio crematorio annesso al cimitero comunale mediante finanza di progetto - Valutazione comparativa e individuazione del promotore ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 36/2023>>; b) della nota prot. n. 13335 del 6.3.2026 dell'Area II Servizi al Territorio del Comune di Maddaloni, recante <<esito comparazione costruzione e gestione del Tempio Crematorio>>, in uno alla allegata DGC di Maddaloni n.55 del 5.3.2026; c) dell'<<Avviso per la presentazione di proposte di Project Financing, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione di un tempio crematorio annesso al cimitero comunale di Maddaloni>> dell'Area II Servizi al Territorio del Comune di Maddaloni prot. n.58047 del 18.11.2025, ove lesivo; d) dei verbali, relazioni istruttorie, note interne, pareri e ogni ulteriore atto endoprocedimentale, se esistenti, redatti dagli uffici comunali incaricati della valutazione delle proposte presentate; e) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente, ivi compresi: 1. la Deliberazione di G.M. n.72 del 6.11.2025, ove lesiva, non conosciuta, e di cui esiste traccia nella DGC n.55/2026; 2. la proposta prot. n. 54514 del 3.11.2025 presentata dalla Italimpianti s.r.l. di project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio nel Comune di Maddaloni, ove lesiva, non conosciuta, ma di cui esiste traccia nella suddetta deliberazione n.55/2026.

Giustizia amministrativa202602492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di individuazione del promotore per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un tempio crematorio mediante finanza di progetto, con gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, in proprio e quale mandante della costituenda ATI Edile Vispin s.r.l.-Taxus s.r.l., ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Maddaloni n. 55 del 5 marzo 2026, la nota comunale recante l'esito della comparazione e gli ulteriori atti della procedura, compreso l'avviso per la presentazione di proposte di project financing e la proposta dell'operatore individuato. La contestazione riguarda la scelta di Italimpianti s.r.l. quale promotore per la realizzazione e gestione di un tempio crematorio annesso al cimitero comunale. Le doglianze cautelari e di merito sono incentrate, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sulla insufficienza della motivazione posta a fondamento della scelta del promotore, ritenuta particolarmente stringata. Il ricorso è stato proposto anche con domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio, ritenendo che il danno prospettato avesse consistenza ipotetica ed eventuale, considerato lo stadio ancora iniziale della procedura, nella quale si era perfezionata soltanto la fase preliminare di individuazione del promotore. Il Collegio ha inoltre richiamato la recente statuizione della CGUE del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, circa l'incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con l'ordinamento unionale. Quanto al fumus boni iuris, pur riconoscendo che la motivazione della scelta era stringata, il TAR ha ritenuto che le censure non evidenziassero illegittimità di immediata evidenza, riservando il più approfondito esame alla fase di cognizione piena. La valutazione del promotore è stata qualificata come espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, volta non alla selezione della migliore offerta sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla verifica dell'interesse pubblico all'accoglimento della proposta, anche in rapporto alla programmazione delle opere pubbliche. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 7 ottobre 2026 e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. 36/2023

    Proposta per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del tempio crematorio annesso al cimitero comunale mediante finanza di progetto - Valutazione comparativa e individuazione del promotore ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 36/2023

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura di finanza di progetto e della fase preliminare di valutazione comparativa e individuazione del promotore.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta; il giudice verifica la sussistenza dei presupposti cautelari, in particolare fumus boni iuris e gravità e irreparabilità del pregiudizio.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata individuazione quale promotore di una procedura di project financing non è grave e irreparabile quando la procedura si trovi ancora allo stadio iniziale e sia stata perfezionata soltanto la fase preliminare di individuazione del promotore, salvo la dimostrazione di effetti pregiudizievoli concreti e attuali.
  • La scelta del promotore nell'ambito della finanza di progetto è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa: essa non consiste nella selezione della migliore offerta secondo criteri tecnici ed economici predeterminati, ma nella valutazione dell'interesse pubblico all'accoglimento della proposta, alla luce della programmazione delle opere pubbliche.
  • Una motivazione stringata della scelta del promotore non determina, in sede cautelare, l'accoglimento della sospensiva se le illegittimità dedotte non risultano immediatamente evidenti; il più approfondito scrutinio della motivazione deve essere svolto nella fase di cognizione piena.
  • Il diritto di prelazione del promotore della finanza di progetto è incompatibile con l'ordinamento dell'Unione europea secondo la statuizione della CGUE richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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