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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32677/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nel negare la continuazione, in quanto i reati risultavano espressione di autonome risoluzioni criminose, senza prova di un programma criminoso unitario fin dall'inizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati in sentenze in esecuzione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della corte d'appello che aveva negato tale riconoscimento. La Corte di cassazione rileva che il diniego si fondava sull'assenza di elementi da cui desumere che, sin dalla consumazione del primo reato, fosse stato programmato anche il reato successivo, tenuto conto della distanza temporale tra i fatti, pari a cinque mesi, e della presenza di diversi concorrenti. Il ricorrente contestava tale valutazione, ma le sue doglianze sono state ritenute generiche e finalizzate a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La continuazione richiede che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso programmato, almeno nelle linee generali, sin dal primo fatto; in mancanza di elementi in tal senso, soprattutto a fronte di notevole distanza temporale e di diversi concorrenti, non può essere riconosciuto il vincolo della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione postula la prova di una programmazione criminosa unitaria, almeno nelle sue linee essenziali, sin dal momento della consumazione del primo reato.
  • La mera vicinanza tipologica tra reati o il loro inserimento in una stessa area di illiceità non basta a integrare il medesimo disegno criminoso se mancano elementi oggettivi e soggettivi specifici.
  • La distanza temporale tra i fatti e la diversità dei concorrenti sono indici che possono escludere la continuazione e far ritenere i fatti frutto di autonome risoluzioni criminose.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice dell'esecuzione, quando la motivazione impugnata non sia manifestamente illogica.
  • Le censure meramente generiche o dirette a prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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