Sentenza del 01/07/2024 n. 140 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposte dirette e Iva - Cartelle di pagamento Ires, Iva - Ritrattabilità della dichiarazione integrativa - Termine di quattro anni dalla presentazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartelle di pagamento relative a IRES e IVA connesse alla ritrattabilità di una dichiarazione integrativa presentata a favore del contribuente; questione se e entro quali termini la dichiarazione integrativa favorevole sia ritrattabile e se il credito emergente sia compensabile.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sussistente la ritrattabilità della dichiarazione integrativa a favore del contribuente entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento, ossia quattro anni dalla presentazione della dichiarazione. È stato affermato che il D.L. n.193/2016 ha esplicitamente disciplinato questa ritrattabilità e che, in via di principio, il credito che emerge da una dichiarazione integrativa è compensabile. In sede di conversione del decreto sono state inoltre superate alcune limitazioni originariamente previste per l'IVA. La Corte ha precisato che la dichiarazione fiscale è un atto di mera scienza e rappresenta il momento iniziale dell'attività di accertamento, per cui il contribuente deve poter ritrattare la dichiarazione originaria affinché l'Amministrazione possa effettuare controlli e accertamenti anche su nuovi fatti o su diverse qualificazioni.
Norme richiamate
D.L. n.193 del 22 ottobre 2016
D.L. n.193/2016, 22 ottobre 2016
Ha introdotto la disciplina che rende ritrattabile, entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento (quattro anni), la dichiarazione integrativa a favore del contribuente e ha previsto che il credito risultante da tale dichiarazione sia in linea di principio compensabile; la conversione del decreto ha inoltre eliminato alcune limitazioni relative all'IVA.
Termine di decadenza dell'azione di accertamento
quattro anni dalla presentazione della dichiarazione
Il termine di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione costituisce il limite temporale entro il quale la dichiarazione integrativa favorevole può essere ritrattata e nell'ambito del quale l'Amministrazione può esperire l'azione di accertamento.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa presentata a favore del contribuente non è definitiva: può essere ritrattata entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento (quattro anni dalla presentazione).
- Il credito risultante da una dichiarazione integrativa è, in linea di principio, compensabile con altri debiti tributari, salvo eventuali specifiche limitazioni normative.
- La dichiarazione fiscale è un atto di mera scienza e costituisce l'atto iniziale dell'attività di accertamento: l'Amministrazione può avviare verifiche anche su fatti nuovi o su diversa qualificazione dei fatti già dichiarati.
- In materia di IVA occorre verificare le modifiche introdotte nella fase di conversione del D.L. n.193/2016, perché alcune limitazioni originarie possono essere state superate.
- Prassi consigliata per il contribuente: valutare con cautela presentazione di dichiarazioni integrative favorevoli, conservare documentazione probatoria, monitorare i termini quadriennali e considerare il rischio di riapertura e compensabilità del credito.
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