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Ordinanza

Ordinanza n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 903 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 903 del 2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare presentata dalla controinteressata nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B8999ECB53. Il testo non espone i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che le questioni sottese all'impugnazione meritano un approfondimento nella fase di merito. L'appello cautelare ha contestato, in sostanza, la decisione cautelare di primo grado e la sussistenza dei presupposti per la tutela interinale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur rilevando che le questioni prospettate richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito, ha escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora, poiché il servizio era stato affidato a una società terza fino alla fine dell'anno scolastico e non risultavano quindi profili di pregiudizio irreparabile. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per giusti ed eccezionali motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare; il Consiglio di Stato lo ha respinto per l'insussistenza, allo stato, di un pregiudizio irreparabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, esse devono essere riservate alla fase di merito e la decisione interinale deve concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
  • L'affidamento del servizio a un soggetto terzo fino alla conclusione dell'anno scolastico può escludere, allo stato, il requisito del periculum in mora quando non emergano concreti profili di pregiudizio irreparabile per l'appellante.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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