Ordinanza n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 903 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 903 del 2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare presentata dalla controinteressata nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B8999ECB53. Il testo non espone i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che le questioni sottese all'impugnazione meritano un approfondimento nella fase di merito. L'appello cautelare ha contestato, in sostanza, la decisione cautelare di primo grado e la sussistenza dei presupposti per la tutela interinale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur rilevando che le questioni prospettate richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito, ha escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora, poiché il servizio era stato affidato a una società terza fino alla fine dell'anno scolastico e non risultavano quindi profili di pregiudizio irreparabile. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per giusti ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare; il Consiglio di Stato lo ha respinto per l'insussistenza, allo stato, di un pregiudizio irreparabile.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, esse devono essere riservate alla fase di merito e la decisione interinale deve concentrarsi sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
- L'affidamento del servizio a un soggetto terzo fino alla conclusione dell'anno scolastico può escludere, allo stato, il requisito del periculum in mora quando non emergano concreti profili di pregiudizio irreparabile per l'appellante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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