Cassazione Civile, Ordinanza n. 06452/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare composto da terreni e fabbricati. Nel corso del giudizio di merito uno dei convenuti rivendicava in proprio la proprietà esclusiva di un piccolo fabbricato adibito a ricovero attrezzi, sostenendo di averlo costruito a proprie spese e di averlo sempre utilizzato per la propria attività artigianale; in via ulteriore, quale erede di altro comproprietario, contestava il rigetto della pretesa di usucapire un fabbricato abitativo con portico e un fabbricato rurale. La Corte d'appello aveva ritenuto che il manufatto realizzato sul suolo comune appartenesse originariamente a tutti i comproprietari per accessione e che non fosse stata dimostrata una signoria esclusiva, idonea ad usucapire, né sul fabbricato realizzato dal ricorrente né sugli altri beni rivendicati dal dante causa. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l'usucapione nonostante l'uso del manufatto per attività di carpenteria; vizio motivazionale e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c. per asserito travisamento delle testimonianze; violazione degli artt. 116 c.p.c., 1140 e 1158 c.c. in relazione alla mancata valorizzazione delle deposizioni relative all'occupazione e uso del fabbricato rivendicato dal dante causa; e, in via subordinata, violazione dell'art. 112 c.p.c. per una doglianza sulle conseguenze della donazione della quota al terzo chiamato in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, richiamando la giurisprudenza consolidata, che il comproprietario può usucapire la quota altrui solo se il suo godimento del bene comune si manifesti in modo incompatibile con l'uso da parte degli altri partecipanti e in modo univoco come possesso uti dominus; non basta l'uso esclusivo di fatto né la mera astensione degli altri comunisti. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di ricorso che miravano, sotto l'apparente veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché subordinato all'accoglimento di motivi precedenti, non verificatosi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le controparti costituite.
Norme richiamate
il fabbricato costruito su suolo comune appartiene originariamente a tutti i proprietari del terreno per accessione, non essendo decisiva la circostanza che il costruttore sia anche uno dei comproprietari del suolo
l'usucapione della quota altrui in comunione richiede un possesso esclusivo, inconciliabile con il pari godimento degli altri partecipanti e univocamente manifestativo dell'intenzione di possedere come proprietario esclusivo
non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove quando il giudice di merito abbia già motivato in modo logico e coerente
il possesso rilevante ai fini dell'usucapione deve presentare i caratteri propri del possesso uti dominus, non la mera detenzione o il semplice uso del bene comune
una censura formulata solo in via subordinata all'accoglimento di altri motivi resta inammissibile se la condizione non si verifica
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge
Massime di principio
- In tema di comunione, il comproprietario che detiene o utilizza il bene comune può usucapire le quote altrui solo se il suo comportamento evidenzi in modo univoco un possesso esclusivo, incompatibile con la possibilità di godimento da parte degli altri comunisti.
- L'uso esclusivo di un bene comune per lo svolgimento di un'attività economica o professionale non è, di per sé, sufficiente a provare l'interversione del possesso o l'usucapione della quota altrui.
- Ai fini dell'usucapione tra comproprietari non è sufficiente dimostrare che gli altri partecipanti non abbiano materialmente usato il bene; occorre prova positiva di un possesso esercitato uti dominus e in modo escludente.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, tendano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Una censura formulata in via meramente condizionata all'accoglimento di altri motivi non può essere esaminata se la condizione processuale non si realizza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06405/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06407/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06408/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06409/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06411/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06413/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →