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Ordinanza

Ordinanza n. 782/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, n. 35/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di trasferimento temporaneo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, chiedendo la sospensione degli effetti del diniego relativo all’istanza di trasferimento temporaneo presentata per assistere un familiare con disabilità grave. Il Consiglio di Stato ha rilevato, da un lato, che il requisito del periculum in mora non raggiungeva la necessaria intensità, poiché gli altri familiari potevano provvedere nell’immediato all’assistenza nei periodi in cui l’appellante non poteva farlo tramite i permessi mensili ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992. Dall’altro lato, ha ritenuto meritevole di verifica nel giudizio di merito la coerenza del diniego con la disciplina applicabile e con gli indirizzi giurisprudenziali: l’esercizio della discrezionalità amministrativa in ordine alla compatibilità del trasferimento con le esigenze di servizio richiede un’accurata ponderazione e una motivazione concreta, riferita alla sede di servizio di provenienza e a quella richiesta; non sono sufficienti richiami generici alle scoperture di organico o alle necessità di servizio. Inoltre, la mera esistenza di altri congiunti del disabile non è sufficiente a giustificare il diniego, poiché l’Amministrazione deve valutare l’effettiva necessità del beneficio e impedirne, se del caso, l’uso strumentale.

La decisione

L’appello cautelare è stato accolto soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR. Il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza appellata nella parte in cui aveva escluso il periculum in mora necessario per sospendere il diniego: la presenza di altri familiari idonei a sopperire temporaneamente alle esigenze assistenziali escludeva l’urgenza cautelare qualificata, e la sospensione non avrebbe comunque assicurato automaticamente il trasferimento, dovendo l’Amministrazione riesaminare l’istanza. Tuttavia, la questione della legittimità del diniego richiedeva una decisione nel merito, in particolare per verificare la concretezza e congruità della motivazione sulle esigenze di servizio e l’effettiva valutazione della necessità assistenziale. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 33, comma 3, l. n. 104/1992

    Prevede i permessi mensili di cui l’appellante già beneficiava; la possibilità di ricorrervi e la presenza di altri familiari sono state considerate ai fini della valutazione del periculum in mora.

  • art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

    Costituisce la disciplina pertinente al trasferimento richiesto per l’assistenza al familiare disabile; il suo esercizio richiede la ponderazione delle esigenze assistenziali e delle esigenze funzionali dell’Amministrazione.

  • art. 24 l. n. 183/2010

    Ha eliminato, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dall’ordinanza, i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza quali presupposti necessari per il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la possibilità che altri familiari sopperiscano temporaneamente alle esigenze assistenziali di una persona con disabilità può escludere la gravità e l’urgenza necessarie per sospendere il diniego di trasferimento del dipendente, soprattutto quando la sospensione non assicurerebbe comunque direttamente il trasferimento ma imporrebbe una nuova determinazione dell’Amministrazione.
  • Il diniego di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non può fondarsi su richiami generici alle scoperture di organico o alle esigenze di servizio: l’Amministrazione deve indicare concretamente gli elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio attuale e comparati con la sede richiesta, fornendo una motivazione congrua derivante da un’accurata ponderazione delle esigenze funzionali.
  • La mera esistenza di altri congiunti della persona disabile non legittima, da sola, il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. L’Amministrazione deve valutare in concreto l’effettiva necessità del beneficio e verificare che non ne sia fatto un uso strumentale.
  • Quando non sussistono i presupposti per la sospensione immediata del provvedimento, ma emergono questioni meritevoli di approfondimento sulla legittimità del diniego, il giudice d’appello cautelare può accogliere la domanda subordinata disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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