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Ordinanza

Ordinanza n. 3426/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00924/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202406397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione n. 38 del 6 luglio 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dell'ordinanza comunale. Il testo non espone le specifiche censure di merito, riservando ogni valutazione sulla loro fondatezza alla fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nell'avvenuto decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 per l'ottemperanza all'ordine di demolizione e nell'opportunità di mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e, per effetto, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza comunale di demolizione. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza da fissarsi nel primo trimestre del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare previsto per il giudizio di secondo grado.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il decorso del termine di novanta giorni per l'ottemperanza all'ordine di demolizione è stato considerato elemento idoneo a fondare il periculum in mora, in ragione del rischio di esecuzione dell'ordinanza durante il giudizio.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il decorso del termine previsto per l'ottemperanza a un ordine di demolizione può integrare il periculum in mora quando renda concretamente attuale il rischio di esecuzione dell'ordine durante la pendenza del giudizio.
  • Quando sussista il rischio di modificazione irreversibile della situazione di fatto prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere congiuntamente l'esecutività della sentenza di primo grado e l'efficacia esecutiva dell'atto amministrativo da essa conosciuto, al fine di mantenere integra la res adhuc integra.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto senza anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure di merito, quando risulti decisivo il periculum in mora e sia opportuno preservare la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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