Ordinanza n. 3426/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00924/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione n. 38 del 6 luglio 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dell'ordinanza comunale. Il testo non espone le specifiche censure di merito, riservando ogni valutazione sulla loro fondatezza alla fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nell'avvenuto decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 per l'ottemperanza all'ordine di demolizione e nell'opportunità di mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e, per effetto, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza comunale di demolizione. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza da fissarsi nel primo trimestre del 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare previsto per il giudizio di secondo grado.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il decorso del termine di novanta giorni per l'ottemperanza all'ordine di demolizione è stato considerato elemento idoneo a fondare il periculum in mora, in ragione del rischio di esecuzione dell'ordinanza durante il giudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il decorso del termine previsto per l'ottemperanza a un ordine di demolizione può integrare il periculum in mora quando renda concretamente attuale il rischio di esecuzione dell'ordine durante la pendenza del giudizio.
- Quando sussista il rischio di modificazione irreversibile della situazione di fatto prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere congiuntamente l'esecutività della sentenza di primo grado e l'efficacia esecutiva dell'atto amministrativo da essa conosciuto, al fine di mantenere integra la res adhuc integra.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto senza anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure di merito, quando risulti decisivo il periculum in mora e sia opportuno preservare la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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