Cassazione Penale, Sentenza n. 18827/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 16/01/2026 sostenendo violazione di legge processuale per incompetenza del giudice dell'esecuzione: la competenza, secondo il ricorrente, doveva essere attribuita al Tribunale di Foggia perché l'ultima sentenza passata in giudicato (la n. 3) aveva in realtà confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 22/01/2019, sicché, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., il giudice dell'esecuzione competente doveva essere il Tribunale di Foggia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha affermato che il provvedimento che radica la competenza del giudice dell'esecuzione è la sentenza del Tribunale di Foggia del 22/01/2019 e che la sentenza della Corte d'appello del 09/02/2023 ha confermato quella del Tribunale per tutti gli imputati. Applicando l'art. 665 c.p.p. (comma 2), la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione competente. Ha inoltre richiamato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile e che l'annullamento senza rinvio era possibile ex art. 620 c.p.p. perché non vi è ulteriore attività giurisdizionale da svolgere sull'atto impugnato.
Norme richiamate
quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, essendo la sentenza di appello del 09/02/2023 una conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, la competenza per le questioni d'esecuzione spetta al giudice di primo grado (Tribunale di Foggia).
art. 665 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente: comma 4)
Il ricorrente aveva richiamato il quarto comma come fondamento per individuare il giudice competente nel Tribunale di Foggia; la Corte ha però richiamato e applicato il comma 2 come norma di riferimento per la determinazione della competenza.
La Corte ha ritenuto applicabile l'annullamento senza rinvio ex art. 620 c.p.p. quando non sussiste ulteriore attività giurisdizionale da svolgere relativamente al provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base alla sentenza che ha radicato definitivamente il rapporto tra primo e secondo grado: se la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado, la competenza resta del giudice di primo grado (Tribunale).
- La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile: può essere eccepita anche in cassazione e determina l'annullamento dell'atto emesso dal giudice incompetente.
- Quando non vi è ulteriore attività giurisdizionale da svolgere sul provvedimento impugnato, la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
- In presenza di più sentenze relative allo stesso rapporto, occorre individuare quale sia il provvedimento che ha radicato la competenza (la sentenza che ha stabilito definitivamente la situazione processuale) prima di decidere sulla competenza del giudice dell'esecuzione.
- Se in un caso simile si contesta la competenza del giudice dell'esecuzione, è essenziale verificare se la sentenza di appello abbia effettivamente modificato la decisione di primo grado solo su pena/misure di sicurezza/disposizioni civili o se abbia confermato la decisione di merito; la soluzione determina quale giudice è competente.
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