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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7268/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare intimato il 4 novembre 2016 per presunte false attestazioni di trasferte e abuso nell'utilizzo della carta di credito aziendale. In Cassazione deduceva sei motivi: omesso esame di fatti decisivi (compresa la presunta inadempienza datoriale nel rimborso spese), violazione di norme civilistiche e processuali con riguardo ai prelievi contabili e all'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.), inversione dell'onere della prova in relazione alle rilevazioni telematiche (Sipert) e alle ore di viaggio, mancata considerazione del malfunzionamento del sistema Sipert, tardività della contestazione disciplinare e difetto di proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili alcuni motivi per effetto della 'doppia conforme' e, nel merito, ritenendo infondati gli altri. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato gli elementi probatori e la mancanza della buona fede del lavoratore, escludendo l'applicabilità dell'eccezione di inadempimento e non ravvisando inversione dell'onere della prova. Ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare alla luce della complessità delle verifiche e ha ritenuto proporzionata la sanzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (esborsi €200,00 e compensi €4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha richiamato la disciplina della 'doppia conforme' per spiegare l'inammissibilità di censure che non distinguono le ragioni di fatto tra primo grado e appello; ciò ha limitato la sindacabilità delle valutazioni di merito in Cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per delineare i vizi esperibili in cassazione: la sentenza evidenzia che molte censure costituivano valutazioni di fatto insindacabili se non fondate sui specifici vizî previsti dall'art. 360

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento (ex art.1460) può essere opposta solo se giustificata, proporzionata e non contraria a buona fede; la Corte ha escluso la buona fede del lavoratore, ritenendo l'eccezione inapplicabile nel caso di condotta consapevole dell'illecito

  • legge n. 604/1966 (art. 2 e art. 5 citati)

    Richiamate in relazione alla normativa sui licenziamenti disciplinari: la Corte ha ritenuto che sussistesse la giusta causa di licenziamento in base agli addebiti comprovati e alla motivazione di merito

  • art. 7 l. 300/1970

    La norma sul procedimento disciplinare è stata richiamata rispetto all'eccezione di tardività della contestazione; la Corte ha ritenuto che la tardività non fosse fondata e che la contestazione fosse tempestiva alla luce della complessità delle verifiche

  • art. 18 l. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela reintegratoria/proporzionalità, la Corte ha però assunto che la valutazione della proporzionalità della sanzione spetti al giudice di merito e sia incensurabile se adeguatamente motivata

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati nella contestazione di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede; la Corte ha ritenuto che l'asserito comportamento del lavoratore fosse contrario alla buona fede, giustificando la decisione

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione e formazione della prova: la Corte ha affermato che non c'è stata inversione dell'onere probatorio ma una valutazione giudiziale dei fatti e degli indizi insindacabile in cassazione

  • art. 2729 c.c.

    Citato dal ricorrente in tema di prova e registrazioni; la Corte ha ritenuto che l'uso delle evidenze telematiche e documentali sia stato correttamente valutato dal giudice di merito

  • art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. legge 176/2020)

    Norma procedurale richiamata per l'ammissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nella fase di discussione; il P.G. ha depositato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (conferma delle stesse valutazioni in primo grado e in appello) rende difficilmente ammissibili in Cassazione deduzioni che non distinguano le ragioni di fatto tra i due gradi: bisogna indicare espressamente differenze di fatto per evitare l'inammissibilità
  • L'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) non giustifica automaticamente comportamenti del lavoratore che appaiono finalizzati a coprire la propria inadempienza: è necessaria buona fede e proporzionalità nell'uso dell'eccezione
  • L'onere della prova resta sostanzialmente nelle mani del datore rispetto agli addebiti disciplinari, ma la valutazione della prova e della credibilità è rimessa al giudice di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata
  • La tardività della contestazione disciplinare deve essere eccepita con chiarezza nel corretto binario processuale e, se il giudice di merito spiega le ragioni della tempestività (es. complessità delle verifiche), la censura è debole in sede di legittimità
  • La valutazione di proporzionalità della sanzione è questione di merito: se il giudice d'appello fornisce motivazione logica e adeguata, la cassazione non interviene
  • Denunce di malfunzionamento di sistemi informatici o di indizi non univoci richiedono elementi probatori concreti e specifici; la mera allegazione generica di anomalia non è sufficiente a ribaltare la valutazione probatoria

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