Cassazione Civile, Sentenza n. 7254/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del distacco sindacale riconosciuto al Buglioni e domanda di declaratoria di illegittimità della revoca; richiesta di accertamento che l'attività sindacale sia stata svolta utilizzando 28 giorni di ferie e 31 giorni di permessi e di riconoscimento del diritto al recupero di tali giornate quali imputabili a titoli sindacali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pacificamente interpretabile la disciplina collettiva nel senso che le prerogative sindacali (compresi i distacchi) spettano ai sindacati rappresentativi: un sindacato non rappresentativo non ha diritto a tali benefici e il relativo esercizio implica l'utilizzo, se svolto in coincidenza con l'orario di lavoro, di ferie o permessi individuali. La revoca del distacco data dall'Agenzia è risultata legittima (anche in considerazione di una delega tra sigle sindacali) e il ricorrente non ha diritto al recupero delle giornate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese (euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri e contributo unificato come indicato)
Norme richiamate
art. 2109 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto il richiamo decisivo e ha risolto la controversia alla stregua dell'interpretazione della disciplina collettiva, non sulla base di tale norma
art. 44 CCNL per il comparto Agenzie Fiscali (quadriennio 2002/2005)
La disciplina contrattuale è stata interpretata nel senso che l'esercizio delle prerogative sindacali è riservato ai sindacati rappresentativi, condizione necessaria per il riconoscimento di distacchi e benefici analoghi
art. 14, comma 1, CCNQ del 7.8.1998
Richiamato nel quadro della disciplina collettiva sulla rappresentatività sindacale; la Corte lo ha considerato coerente con la riserva delle prerogative ai sindacati rappresentativi
art. 64 d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha ritenuto che non fosse necessario attivare il procedimento di accertamento previsto dall'art.64 per risolvere la questione, essendo l'interpretazione della disciplina collettiva pacifica e direttamente applicabile
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Applicato per quanto riguarda l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Se il contratto collettivo riserva prerogative sindacali (es. distacchi) ai soli sindacati rappresentativi, i rappresentanti di sindacati non rappresentativi non hanno diritto a tali benefici e, se svolgono attività sindacale durante l'orario di lavoro, devono utilizzare ferie o permessi individuali
- La revoca di un distacco è legittima se effettuata da un sindacato titolato o legittimato per delega; ciò rende inconfigurabile il diritto del lavoratore al recupero di giorni retribuiti usati per attività non autorizzata dall'organizzazione sindacale di appartenenza
- Non sempre è necessario attivare il procedimento di cui all'art. 64 d.lgs. 165/2001: quando l'interpretazione della norma collettiva è chiara e pacifica, il giudice può decidere senza quel procedimento
- In sede di legittimità le questioni di fatto e le interpretazioni non adeguatamente specificate o già risolte dal giudicato territoriale possono essere dichiarate inammissibili
- Chi impugna una decisione deve porre censure fondate su errori di diritto chiaramente individuati; la semplice contrarietà all'interpretazione collettiva è spesso insufficiente per ottenere l'ammissione del ricorso
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