Ordinanza n. 77/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore di Cagliari, recante numero -OMISSIS-, in data 24 ottobre 2025 e notificato all’assistita in data 1° dicembre 2025, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o successivi, con ogni conseguente e necessaria situazione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non presentasse ragionevoli probabilità di esito favorevole, in considerazione dell'ampia ed esaustiva motivazione del diniego e dei puntuali riferimenti documentali posti a suo fondamento. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato adottato dal Questore di Cagliari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Cagliari recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 1° dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che il provvedimento impugnato è assistito da un'ampia ed esaustiva motivazione e da puntuali riferimenti documentali.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede, tra l'altro, una ragionevole probabilità di esito favorevole del ricorso; tale presupposto è stato escluso dal TAR alla luce della motivazione e della documentazione poste a fondamento del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo non può essere concessa quando, sulla base degli elementi disponibili, il ricorso non presenti ragionevoli probabilità di esito favorevole.
- La presenza nel provvedimento impugnato di una motivazione ampia, esaustiva e sorretta da puntuali riferimenti documentali può escludere il fumus boni iuris necessario per l'adozione della misura cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →