Cassazione Penale, Sentenza n. 27592/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari con due motivi principali: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente all'art. 337 c.p., sostenendo che la sua condotta (l'aver pronunciato frasi ingiuriose e essersi dato alla fuga, pur essendo noto agli operatori) non avrebbe impedito l'identificazione e non integrerebbe resistenza o minaccia rilevante, potendo al massimo configurare una minaccia isolata; 2) falsa applicazione dell'art. 69, comma 4 c.p. (recidiva) alla luce della successiva sentenza n. 73/2020 della Corte costituzionale e vizio di motivazione per mancata valutazione prevalente dell'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) rispetto alla recidiva, stante la perizia che attestava una parziale compromissione della capacità di giudizio e la natura di tentato furto e di fuga senza contatto fisico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente qualificato la condotta: il ricorrente proferì la frase "sbirri di merda, ve la faccio pagare, non sapete chi sono io, i documenti non ve li do" indirizzata agli agenti che stavano svolgendo attività di identificazione nell'ambito di un intervento per un tentato furto d'auto; tale comportamento, pur senza resistenza fisica, integra la fattispecie di cui all'art. 337 c.p. poiché consiste in minaccia diretta a pubblici ufficiali durante il compimento di un atto d'ufficio e la circostanza che l'autore fosse già noto non esclude l'atto d'ufficio né rende superflua l'identificazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo relativo all'art. 69, comma 4 c.p.: benché la Corte costituzionale abbia successivamente dichiarato l'illegittimità di quella previsione, la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche e non poteva ritenersi che la perizia sul vizio parziale di mente superasse, in termini di bilanciamento, la valutazione della pericolosità emersa dal comportamento dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La corte ha interpretato l'art. 337 c.p. nel senso che la minaccia o l'opposizione verbale a pubblici ufficiali, durante il compimento di un atto d'ufficio (qui: identificazione nell'ambito di un intervento per tentato furto), integra la fattispecie anche in assenza di contatto fisico e indipendentemente dal fatto che l'identificato sia noto agli operatori
Riferita la rilevanza della recidiva reiterata nel giudizio di pena; la Corte segnala che, nonostante la successiva pronuncia di incostituzionalità (Corte cost. n. 73/2020), la Corte d'appello aveva motivato la sussistenza della recidiva sulla base della maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato
L'attenuante per vizio parziale di mente è stata considerata e valutata alla luce della perizia, ma ritenuta non prevalente sulla recidiva e sulle circostanze di pericolosità emerse; la corte ha ritenuto che la compromissione invocata non fosse tale da imporre un diverso bilanciamento
Sentenza Corte Costituzionale n. 73/2020
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che proibiva la prevalenza delle circostanze personali sull'applicazione della recidiva; tuttavia, la Cassazione osserva che la decisione impugnata (anteriore alla pronuncia costituzionale) aveva comunque motivato adeguatamente l'applicazione della recidiva sulla base della maggiore pericolosità
art. 99 c.p., art. 56 c.p., art. 624 c.p., art. 625 nn. 2) e 7), art. 4 L. 110/1975
Norme relative ai reati per i quali l'imputato era stato originariamente riconosciuto colpevole in primo grado: la Corte d'appello aveva in parte riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione uno dei reati e rideterminando la pena complessiva; la Cassazione non ha annullato tali valutazioni penali sostanziali
Massime di principio
- Le minacce o frasi insultanti rivolte a pubblici ufficiali durante il compimento di atti d'ufficio possono integrare il reato previsto dall'art. 337 c.p. anche se non segue contatto fisico o resistenza materiale: l'elemento rilevante è l'atto di ostacolo o intimidazione compiuto mentre l'ufficiale svolge la sua funzione
- Il fatto che il soggetto sia "noto" agli operatori non annulla la natura dell'atto di identificazione come atto d'ufficio; la presunta inutilità dell'identificazione non esclude la possibilità di reato se il comportamento è diretto a ostacolare o minacciare gli agenti
- Una successiva pronuncia di incostituzionalità (es. art. 69, comma 4 c.p.) non garantisce automaticamente l'annullamento di decisioni anteriori: se la motivazione del giudice è adeguata e mostra che la recidiva è stata applicata per la maggiore pericolosità del reo, il vizio invocato può risultare ininfluente ai fini della cassazione
- Per ottenere prevalenza delle attenuanti personali (es. vizio parziale di mente) rispetto alla recidiva, è necessario dimostrare con elementi probatori convincenti che la compromissione psichica incida effettivamente sulla capacità di valutazione e che renda inefficace la funzione dissuasiva delle precedenti condanne
- In contestazioni di resistenza/minaccia a pubblico ufficiale, la difesa dovrebbe chiarire il nesso tra condotta e idoneità ad ostacolare l'atto d'ufficio: mera fuga o frasi ingiuriose potrebbero essere qualificate dai giudici come minaccia rilevante se connesse al contesto dell'intervento operativo
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