Cassazione Penale, Sentenza n. 12538/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Dragan e Michele e gli arresti domiciliari per Giorge, contestando: (1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (deducendo violazioni degli artt. 192 e 273 c.p.p.) sostenendo che la partecipazione di Michele e Giorge era esclusa dalle dichiarazioni rese e che l'accusa si fondava solo su tabulati e celle telefoniche; (2) la mancata valutazione e la carenza di motivazione riguardo alle esigenze cautelari e alla gravità della misura (artt. 273, 275, 275-bis, 292 c.p.p.), lamentando che non si era considerata la non abitualità alla commissione di reati, il domicilio idoneo e l'assenza di pericolosità concreta e specifica; (3) per Dragan, la mancata valutazione di documentazione sanitaria e di elementi di novità ex art. 299 c.p.p., con rilievo sulla proporzionalità e gradualità della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivo: i motivi di impugnazione erano generici e si limitavano a prospettare una diversa valutazione dei fatti, senza formulare censure specifiche circa vizi di diritto o omissioni motivazionali rilevanti; la Corte ha richiamato che il Tribunale del riesame aveva fondato le sue conclusioni su un compendio più ampio dei soli tabulati (richiamando la chiamata in correità di un terzo, il rinvenimento di un cappello somigliante a quello ripreso dalle telecamere, precedenti penali e condanne irrevocabili, e la pianificazione del reato) e aveva motivato circa le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione. Le allegazioni difensive circa lo stato di salute di Dragan sono state ritenute generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato per giustificare la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; la Corte segnala tale atto ma non incide sul merito dell'inammissibilità
Invocato dalla difesa come norma violata nella valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e inconsistente, non dimostrando un'omissione motivazionale concreta
Richiamato nei motivi per contestare la misura cautelare e la motivazione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni ripropositive non contrastassero specificamente la motivazione del riesame
Invocato dalla difesa in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha constatato che il Tribunale del riesame ha indicato le esigenze (pericolo di reiterazione) e gli elementi che le giustificano
Richiamato dalla difesa come parte della contestazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a mettere in crisi la motivazione del riesame
Invocato nei motivi relativi alla motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che la decisione di riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari
Richiamato a sostegno della censura per presunta mancata valutazione di elementi di novità e documentazione sanitaria; la Corte ha ritenuto che le allegazioni fossero generiche e che non fosse dimostrato che tali documenti avrebbero inciso sull'ordinanza
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti del ricorso in cassazione (presentazione di un unico atto per più ricorrenti); la Corte ha proceduto nei limiti indicati
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'affermazione di profili di colpa legati all'evidente inammissibilità dell'impugnazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Citato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione contro misure cautelari deve contenere censure specifiche, dimostrando errori di diritto o omissioni motivazionali riconoscibili; non è sufficiente riproporre una diversa valutazione dei fatti.
- Se il tribunale del riesame motiva la decisione richiamando un compendio probatorio ampio (tabulati telefonici, dichiarazioni di terzi, elementi emersi dalle perquisizioni, riscontri filmati, precedenti penali), è difficile per la difesa ottenere in cassazione l'accoglimento con argomentazioni generiche.
- Denunce sulla proporzionalità o sulla scelta di una misura più afflittiva devono specificare quale esigenza cautelare sarebbe stata assente e documentare alternative concrete (es. controllo elettronico), altrimenti la censura è generica.
- Allegazioni relative allo stato di salute dell'indagato devono essere documentate e specifiche; riferimenti vaghi non ottengono la derubricazione o la revoca della custodia.
- La Corte può condannare il ricorrente a pagare spese e somme alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione si rivela manifestamente inammissibile o colpevole per negligenza processuale.
- In sede di impugnazione è utile indicare esattamente le parti della motivazione del giudice di merito che si ritengono carenti o erronee e spiegare in che modo, con argomenti decisivi, la diversa valutazione avrebbe dovuto incidere sulla decisione.
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