Cassazione Civile, Ordinanza n. 26451/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio perché tardivo. Ha rilevato che, una volta superata la prima udienza di trattazione e, soprattutto, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice non può più sollevare d'ufficio il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché nessuna delle parti ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, proposta da una contribuente, del preavviso di fermo amministrativo notificato a garanzia di un credito erariale derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Giudice di pace si era dichiarato incompetente per materia, individuando nel Tribunale il giudice competente. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, alla prima udienza le parti chiesero i termini ex art. 183 c.p.c. e il Tribunale li concesse senza pronunciare sulla competenza; dopo molti rinvii il nuovo magistrato assegnatario ha sollevato d'ufficio conflitto/regolamento di competenza. Il Tribunale riteneva che l'opposizione al preavviso di fermo fosse un ordinario giudizio di accertamento negativo, da trattarsi secondo i criteri di competenza propri delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Norme richiamate
Il conflitto/regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice è inammissibile se proposto dopo la prima udienza di trattazione; la preclusione opera a fortiori quando il giudice abbia già concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La concessione dei termini di trattazione rafforza la preclusione alla rilevazione d'ufficio della competenza oltre la prima udienza.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio deve essere sollevato tempestivamente: una volta celebrata la prima udienza di trattazione, il giudice non può più rimettere la questione alla Corte di cassazione.
- La concessione alle parti dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. è incompatibile con la successiva proposizione d'ufficio del conflitto di competenza, poiché implica il consolidamento della fase di trattazione.
- L'inammissibilità del regolamento di competenza per tardività prescinde dalla fondatezza nel merito della questione di competenza originariamente prospettata.
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