Cassazione Civile, Ordinanza n. 24354/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'indennità di buonuscita, riferita a servizi riscattati, sostenendo che la ritenuta fosse illegittima perché la contribuzione era stata sostenuta per intero da lui. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva rigettato l'appello dell'ente impositore. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985 e dell'art. 17, ora art. 19, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittima la trattenuta IRPEF operata dal sostituto d'imposta in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto e non avesse correttamente applicato la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il proprio precedente conforme e ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, la riliquidazione dell'imposta sulle indennità equipollenti al TFR presuppone che alla formazione dell'indennità abbiano concorso contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti o assimilati. Poiché la CTR si era discostata da tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina va letta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che ha imposto di detrarre dall'imponibile una somma corrispondente alla quota di indennità riferibile al contributo del lavoratore, ma solo quando vi sia stata effettiva partecipazione del lavoratore alla formazione dell'indennità.
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La riliquidazione dell'imposta sulle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto richiede che nella formazione dell'indennità abbiano concorso contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Corte cost. n. 178 del 1986
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 482 del 1985 nella parte in cui non prevedeva la detrazione dall'imponibile della quota di indennità corrispondente al rapporto tra contributo del 2,50% a carico del dipendente e aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo.
Massime di principio
- In materia di tassazione delle indennità di fine rapporto o equipollenti, la riliquidazione dell'imposta è ammissibile solo se l'indennità sia stata alimentata, in tutto o in parte, da contributi previdenziali effettivamente posti a carico del lavoratore o dell'assimilato.
- La detrazione dalla base imponibile della quota riferibile ai contributi del dipendente opera secondo la disciplina risultante dall'intervento additivo della Corte costituzionale e dalle successive modifiche del TUIR.
- Se il giudice di merito si discosta da tale criterio nella valutazione della tassazione dell'indennità di buonuscita, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione; ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24306/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24307/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24308/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24309/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24313/2022 del 05/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →