Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10925 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La sentenza n. 21778/2011 aveva accolto il ricorso dell’Agenzia contro la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 86/2006 e, decidendo nel merito, aveva respinto l’impugnazione della società contro le sanzioni per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. La società e i soci hanno chiesto la revocazione, deducendo un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-ter e 395, n. 4, c.p.c.: la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non provata la durata effettiva dei rapporti e non necessari ulteriori accertamenti, nonostante verbale ispettivo del 5 ottobre 2002, dichiarazioni dei lavoratori, libro matricola dell’hotel e libretto di lavoro di un dipendente. In subordine, sostenevano che tali documenti collocassero l’inizio dei rapporti tra il 14 e il 29 settembre 2002, e non al 1° gennaio. L’Agenzia si è opposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha compensato integralmente le spese. Ha ritenuto astrattamente invocabile la revocazione contro una pronuncia di cassazione che decide la causa nel merito, ma ha escluso nel caso concreto un errore revocatorio: la Cassazione non poteva esaminare direttamente i documenti del giudizio di merito e aveva fondato la decisione sul contenuto della sentenza d’appello, dalla quale risultava che la società non aveva provato la durata effettiva dei rapporti. Le censure riguardavano quindi la lettura delle prove documentali, non una falsa percezione di un fatto direttamente riscontrabile dalla Corte e decisivo per la ratio della sentenza impugnata. La sentenza n. 21778/2011 e il rigetto dell’originaria opposizione alle sanzioni restano pertanto fermi.

Norme richiamate

  • Art. 391-ter c.p.c.

    Diversamente da quanto trovasi sostenuto in una recente pronuncia della sesta sezione civile della corte - segnatamente in Sez. 6A-3 n. 4118-14, secondo cui non ricorrerebbe un errore revocatorio, rilevante ai sensi e agli effetti di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand'anche risulti errata, di una violazione di legge nell'applicazione dell'art. 384 c.p.c. e quindi di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto - la deduzione di un simile vizio è astrattamente invocabile, ad avviso del collegio, proprio al fine di ottenere la revocazione della sentenza di cassazione. E questo giustappunto in forza dell'art. 391-ter c.p.c., nel quale la fattispecie può essere inscritta, posto che tale norma, a seguire la diversa tesi appena esposta, risulterebbe infine totalmente inutile.

    La revocazione può essere astrattamente proposta contro una sentenza di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, anche deducendo un errore revocatorio relativo a tale statuizione. Ciò non significa però che ogni errore di valutazione o di diritto sia revocabile: devono ricorrere i requisiti dell’errore di fatto previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Sennonchè la condizione che consente di ravvisare in concreto l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione nella statuizione di tipo rescissorio, è sempre la stessa: l'errore cioè deve consistere in una falsa percezione (positiva o negativa) della realtà di un fatto direttamente riscontrabile dalla corte in base agli atti soggetti alla sua diretta cognizione.

    L’errore revocatorio richiede una falsa percezione, positiva o negativa, di un fatto risultante direttamente dagli atti che il giudice può esaminare. Non è sufficiente contestare una valutazione giuridica, un ragionamento probatorio o la mancata considerazione di documenti non direttamente scrutinabili in cassazione.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    L'errore concettuale è questo: che per stabile acquisizione giurisprudenziale la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, suppone che la sufficienza degli accertamenti emerga dal provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 5 - n. 7451-03, Sez. 6A-2 n. 21045-13). Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il diretto esame degli atti della causa di merito è (ed era nella specie) notoriamente precluso in cassazione, anche allorchè la corte abbia a decidere la causa ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2;

    Quando la Cassazione decide la causa nel merito, la sufficienza degli accertamenti deve risultare dalla decisione impugnata; la Corte non può per questo solo motivo procedere a un nuovo esame diretto degli atti e delle prove del giudizio di merito.

  • Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73/2002, nel testo applicabile ratione temporis

    L'esistenza dell'ipotesi di inadempimento dell'onere della prova è stata a sua volta dedotta dal testo della sentenza impugnata per cassazione, la quale aveva richiamato - a dire della corte - esclusivamente l'elemento cronologico dell'accesso eseguito dagli ispettori. [...] La reiezione nel merito, a opera della corte, della domanda di annullamento della sanzione di cui s'è detto è stata motivata facendo leva sulla ricorrenza di un'ipotesi di mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla società, discendente (l'onere) dalla presunzione legale di insorgenza della prestazione lavorativa irregolare al 1 gennaio dell'anno di rilevazione, secondo il testo pro tempore vigente del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3.

    Nel regime temporale applicato alla controversia, la disposizione prevedeva una presunzione legale di inizio del rapporto irregolare al 1° gennaio dell’anno di rilevazione. La decisione del 2011 ha fatto gravare sulla società l’onere di provare la diversa durata effettiva del rapporto; la pronuncia qui esaminata chiarisce che tale conclusione era stata ricavata dalla lettura della sentenza d’appello, non da un autonomo esame dei documenti di merito.

Massime di principio

  • La revocazione non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove o correggere un’asserita interpretazione errata della decisione: l’errore deve essere percettivo, immediatamente verificabile dagli atti direttamente esaminabili dal giudice e decisivo per la pronuncia.
  • In cassazione, anche quando la Corte decide la causa nel merito, non è consentito di regola riesaminare direttamente il fascicolo probatorio del giudizio di merito. La decisione nel merito deve basarsi sugli accertamenti che emergono dal provvedimento impugnato.
  • Per contestare con revocazione una decisione di cassazione che abbia deciso nel merito, occorre individuare un fatto direttamente percepito o non percepito dalla Corte in modo errato; non basta indicare documenti che, secondo la parte, avrebbero dovuto condurre a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Nel caso deciso, la presunzione legale applicabile collocava l’inizio del lavoro irregolare al 1° gennaio dell’anno di rilevazione e poneva sulla società l’onere di dimostrare una durata diversa. Il principio va riferito alla disciplina pro tempore considerata dalla sentenza e non automaticamente a periodi regolati da norme successive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.