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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35383/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 309/1990, presentata da un detenuto che stava espiando tre anni, due mesi e sette giorni di reclusione in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 7 settembre 2023, oltre a un anno di reclusione inflitto con sentenza del Tribunale di Napoli irrevocabile il 10 giugno 2025. Il diniego era fondato sulla ritenuta scarsa affidabilità e insufficiente motivazione al cambiamento, desunte soprattutto da due infrazioni disciplinari del 30 dicembre 2025 e del 6 gennaio 2026, punite rispettivamente con due e dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il condannato ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva svalutato i pareri favorevoli dell’équipe trattamentale, che attestavano l’avvio di un percorso di revisione critica e di consapevolezza delle dipendenze da alcol e stupefacenti, nonché la capacità di contenere l’impulsività, dimostrata anche dalla mancata reazione a un’aggressione subita in carcere. Ha inoltre censurato l’attribuzione di rilievo pressoché esclusivo alle infrazioni disciplinari, senza una valutazione complessiva della personalità e una motivata prognosi sull’utilità del beneficio. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto; il difensore ha depositato conclusioni scritte il 2 luglio 2026 insistendo per l’annullamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. Ha rilevato che la motivazione era carente e intrinsecamente contraddittoria: il Tribunale aveva dato atto delle relazioni ampiamente favorevoli dell’équipe trattamentale e del Sert, compresa quella del febbraio 2026, ma aveva attribuito alle infrazioni disciplinari un peso pressoché assorbente, benché intervenute dopo un lungo periodo di condotta regolare e non avessero modificato il parere favorevole dell’équipe. Mancava una spiegazione del perché tali episodi dovessero risultare decisivi nella valutazione complessiva della condotta e nella prognosi sull’applicazione della misura. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare la valutazione nel rispetto dei principi indicati dalla Corte, restando libero negli esiti. È stata disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 94 D.P.R. 309/1990

    In presenza di queste pre-condizioni, l'Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

    La concessione dell’affidamento terapeutico richiede, oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo, una valutazione complessiva e prognostica della pericolosità del condannato e dell’idoneità del programma a favorirne l’effettivo reinserimento sociale.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Dev’essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

    La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi, come prescritto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel decidere su una richiesta di affidamento in prova terapeutico, una volta verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, il giudice deve valutare il probabile conseguimento delle finalità del programma, considerando la pericolosità del condannato e l’attitudine del trattamento a realizzarne l’effettivo reinserimento sociale.
  • La prognosi sull’affidamento terapeutico deve fondarsi su una valutazione complessiva della condotta e della personalità del condannato. Le infrazioni disciplinari non possono assumere rilievo decisivo senza una motivazione che ne spieghi il peso rispetto agli altri elementi, specialmente quando le relazioni trattamentali sono favorevoli e gli episodi non ne hanno modificato le conclusioni.
  • È carente e contraddittoria la motivazione che, dopo aver dato atto di elementi trattamentali favorevoli, fonda il diniego pressoché esclusivamente su episodi disciplinari senza chiarire perché questi siano decisivi per il giudizio prognostico.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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