Cassazione Civile, Ordinanza n. 07871/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e dall'irrogazione di sanzioni emessi in relazione a una compravendita del 16 maggio 2013 avente ad oggetto alcuni terreni. La società contribuente ha impugnato l'atto impositivo e ha ottenuto l'accoglimento in primo grado, poi confermato in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022, con documentazione attestante anche il versamento della rata e con rinuncia al giudizio. La Corte prende atto della definizione agevolata e della mancanza, allo stato, di un provvedimento di diniego dell'ente impositore, osservando che tale eventuale diniego potrà essere successivamente impugnato. In ragione del perfezionamento della procedura, dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
La decisione
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi della l. n. 197 del 2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte esclude inoltre la debenza del c.d. doppio contributo unificato, rilevando che tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile alla definizione agevolata con estinzione del giudizio.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, commi 194 e 198
si stabilisce che il condono si perfeziona
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, corredata dalla documentazione e dal pagamento richiesto, comporta l'estinzione del giudizio.
L. 197/2022, art. 1, comma 197
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate in presenza della definizione agevolata.
L. 197/2022, art. 1, comma 201
può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento
L'eventuale diniego dell'ente impositore sulla definizione agevolata è autonomamente impugnabile dal contribuente, anche insieme al provvedimento che definisce il giudizio.
Massime di principio
- In presenza di un'istanza di definizione agevolata validamente proposta e documentata secondo la disciplina speciale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza necessità di pronuncia sul merito dell'impugnazione.
- L'eventuale mancato perfezionamento per successivo diniego dell'amministrazione non impedisce la declaratoria di estinzione quando, al momento della decisione, risulti presentata la domanda di definizione e non sia ancora intervenuto un provvedimento negativo definitivo.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica alla definizione agevolata con estinzione del processo, poiché la misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Nelle controversie tributarie, la disciplina speciale della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere in senso sostanziale e processuale.
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