Cassazione Penale, Sentenza n. 3738/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omissione di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati (capi C ed E: truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione di mediatore creditizio, in continuazione, con recidiva specifica) ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3; in subordine dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui non riconosce l'adesione/astensione forense quale legittimo impedimento a comparire del difensore e limita la sospensione della prescrizione a massimo sessanta giorni oltre la durata dell'impedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pacifica la giurisprudenza secondo cui l'astensione collettiva degli avvocati è esercizio di libertà/diritto costituzionale (non un legittimo impedimento) e quindi non può essere ricondotta alla disciplina del legittimo impedimento che limiterebbe la sospensione della prescrizione a 60 giorni oltre l'impedimento. Inoltre, il Tribunale aveva già disposto con ordinanza (non impugnata) la sospensione della prescrizione per l'intero periodo del rinvio; tale ordinanza priva di impugnazione esclude la rilevanza delle doglianze odierne. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La norma è stata contestata dal ricorrente nella parte in cui disciplina la sospensione della prescrizione per il legittimo impedimento; la Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'astensione forense non rientra nel legittimo impedimento disciplinato da tale articolo
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine a parità/trattamento, la Corte non ha accolto la questione di illegittimità costituzionale e ha ritenuto non sussistente il rilievo rispetto alla vicenda, anche per preclusione procedurale
art. 24 Cost.
Citato dal ricorrente con riferimento al diritto di difesa; la Corte ha considerato l'adesione all'astensione forense espressione di diritti costituzionali degli avvocati ma non rilevante come legittimo impedimento a fini di prescrizione
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità; la Corte non ha ritenuto fondata o rilevante la questione nel caso concreto e ha richiamato la consolidata giurisprudenza costituzionale che tutela l'astensione forense come esercizio di libertà associativa
Massime di principio
- L'astensione collettiva degli avvocati (astensione forense) è considerata esercizio di diritti costituzionali e, secondo la giurisprudenza consolidata, non costituisce "legittimo impedimento" ai fini della disciplina della sospensione della prescrizione prevista per gli impedimenti alla comparizione.
- Se il giudice dispone con ordinanza la sospensione del corso della prescrizione per il rinvio determinato dall'astensione forense, la sospensione opera per l'intero periodo disposto dal provvedimento; tale ordinanza, se non impugnata tempestivamente, preclude successivi rilievi sul punto.
- Le questioni di legittimità costituzionale non sono efficaci se risultano procedimentalmente precluse (es. quando il provvedimento che avrebbe potuto essere impugnato non è stato impugnato).
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o non consentiti può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per colpa nella proposizione del ricorso.
- In situazioni simili è opportuno (a) verificare immediatamente se vi sia un provvedimento formale del giudice che ha disposto la sospensione e, in caso affermativo, valutarne l'impugnazione tempestiva; (b) documentare concretamente la violazione della prescrizione prima di sollevare questioni costituzionali; (c) tenere conto della giurisprudenza consolidata sull'astensione forense prima di basare il ricorso su una tesi oppositiva.
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