Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., per l'escussione di un minore (vittima presunta di maltrattamenti). Il Pubblico Ministero deduceva l'abnormità del rigetto, sostenendo che l'art. 392, comma 1-bis, impone l'ammissione dell'incidente probatorio per evitare la vittimizzazione secondaria e che il giudice non avrebbe potuto esercitare discrezionalità contraria alla richiesta; in subordine si chiedeva rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo il potere discrezionale del GIP di valutare sia l'ammissibilità che la fondatezza della richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., con il conseguente esito che il rigetto della richiesta non integra un atto abnorme né determina la stasi del procedimento. La Corte ha inoltre chiarito che le fonti internazionali (Convenzione di Lanzarote, Convenzione di Istanbul, Direttiva 2012/29/UE, d.lgs. 212/2015) impongono obblighi di tutela e di tempestività ma non eliminano la discrezionalità giudiziale né impongono un automatismo di ammissione dell'incidente probatorio.
Norme richiamate
art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"anche al di fuori delle ipotesi del comma 1"
Regola un 'incidente probatorio speciale' che deroga al presupposto della non rinviabilità della prova al dibattimento ma non sopprime il potere discrezionale del giudice di valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta.
Direttiva 2012/29/UE (art. 20, par. 1)
"fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo..."
L'Unione impone misure di tutela e tempestività per le vittime ma esplicitamente lascia spazio alla discrezionalità giudiziale e alla salvaguardia dei diritti di difesa; non impone un obbligo incondizionato di ammettere l'incidente probatorio.
d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (recepimento Direttiva 2012/29/UE)
Ha integrato la normativa interna per tutelare le vittime, consentendo l'audizione tramite incidente probatorio per soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, ma senza eliminare la valutazione discrezionale del giudice.
Convenzione di Lanzarote (L. 1 ottobre 2012, n. 172)
Impegna lo Stato a misure di protezione dei minori vittime di abusi; la Corte la considera fonte che orienta a misure di tutela ma non fonte di un automatismo processuale che sopprima il sindacato giudiziale sulla delibazione dell'incidente probatorio.
Convenzione di Istanbul (L. 23 giugno 2013, n. 77)
Rilevata come ulteriore fonte sovranazionale che richiede protezione delle vittime; analogamente non esclude il bilanciamento giudiziale con le garanzie difensive.
Sentenza Corte Costituzionale n. 529 del 2002
Richiamata per dire che la tutela della personalità del minore e la genuinità della prova sono interessi costituzionalmente garantiti, ma non vi è una costituzionalizzazione dello strumento (incidente probatorio) che imponga il suo uso obbligatorio.
art. 190, art. 393, art. 396, art. 398 cod. proc. pen. (richiamati nel testo)
Richiamati come parte del quadro normativo: il giudice deve verificare requisiti di ammissibilità e la fondatezza della prova e le parti possono esprimere deduzioni nel contraddittorio cartolare; l'art. 398 e norme connesse delineano la disciplina dell'incidente probatorio e i limiti del sindacato.
Massime di principio
- La presentazione di una richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p. (per persona offesa minore o vulnerabile) non impone automaticamente al giudice l'ammissione dell'escussione: il GIP mantiene un potere discrezionale di valutare sia l'ammissibilità che la fondatezza della richiesta.
- Gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali e dalla Direttiva 2012/29/UE richiedono misure di tutela e tempestività per le vittime, ma non eliminano il bilanciamento giudiziale con i diritti di difesa né impongono un 'automatismo probatorio'.
- Il rigetto motivato dell'incidente probatorio, se rientra nei normali poteri del giudice e non determina la paralisi del processo, non è considerabile atto abnorme e spesso non è impugnabile con i mezzi straordinari per abnormità.
- Il giudice, nell'esercizio della discrezionalità, deve prima accertare i requisiti formali di ammissibilità e poi valutare la rilevanza e la fondatezza della prova sulla base degli elementi prodotti dalle parti; il contraddittorio cartolare (deduzioni scritte delle parti) è strumento riconosciuto per questa valutazione.
- Per aumentare le possibilità di ammissione dell'incidente probatorio, il richiedente (di solito il PM) dovrebbe documentare chiaramente la condizione di vulnerabilità, il concreto rischio di vittimizzazione secondaria, la rilevanza della testimonianza per l'accertamento dei fatti e l'assenza di prove alternative equivalenti.
- Esistono situazioni in cui l'incidente probatorio può essere superfluo o addirittura dannoso (es. prova già acquisita altrove, condizioni della vittima che sconsigliano l'escussione immediata): il giudice può ritenere preferibile misure alternative o differire l'escussione.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite può essere prospettata in presenza di contrasto giurisprudenziale significativo, ma non garantisce l'accoglimento e non sospende automaticamente gli effetti della decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17508/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17510/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →