Cassazione Penale, Sentenza n. 30054/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.) con dolo specifico. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (1) nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e decisione e carenza di motivazione, sostenendo che la precedente sentenza di primo grado aveva ritenuto una fattispecie con dolo generico (tenuta irregolare dei libri) mentre l'appello di Firenze avrebbe qualificato la condotta come sottrattiva/omissiva con dolo specifico; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e degli artt. 216, 217, 223 legge fall., nonché insufficiente prova del dolo specifico: la difesa ha sostenuto che la consegna di parte della documentazione all'Agenzia delle Entrate e poi al curatore, la cessazione di attività e l'assenza di evidenze di occultamento non sono compatibili con una scelta dolosa finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, chiedendo la riqualificazione in bancarotta semplice documentale
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la Corte di Appello di Firenze ha eseguito la compiuta e precisa ricostruzione della fattispecie richiesta dalla Cassazione in sede di rinvio, individuando indici idonei a sostenere il dolo specifico (omessa consegna di libri contabili per un periodo di tre anni, incongruenze nel bilancio, documentazione insufficiente per ricostruire il volume d'affari, giustificazioni non credibili e ruolo specifico di liquidatore). La Corte ha affermato altresì che la consegna parziale di documenti all'Agenzia delle Entrate non esclude di per sé il dolo specifico e che la condotta contestata non è compatibile con mera trascuratezza colposa. In conclusione la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso rigettato
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
art. 216, comma 1, n. 2; art. 217; art. 223
L'art. 216 comma 1 n.2 punisce la bancarotta fraudolenta documentale quando l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture è sorretto da dolo specifico (finalità di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori). L'art. 217 disciplina la bancarotta semplice documentale per condotte analoghe ma senza il dolo specifico. La Corte conferma la distinzione: l'omessa tenuta può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta solo se emergono ulteriori circostanze che dimostrino la finalità dolosa
art. 192; art. 521, 522 disp. att.; art. 606, comma 1 (lett. b,c,e); art. 173 disp. att.
Art. 192 riguarda la valutazione della prova. Gli artt. 521-522 disp. att. e la giurisprudenza interpretano il principio di correlazione tra imputazione e decisione: la trasformazione del fatto è rilevante solo se altera sostanzialmente l'oggetto della contestazione e le possibilità di difesa. Gli artt. 606 indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, difetto di motivazione, ecc.). L'art. 173 disp. att. stabilisce modalità di enunciazione dei motivi
Massime di principio
- La mutazione della qualificazione giuridica (dolo generico vs dolo specifico) non viola automaticamente il principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputato, nel corso del processo, ha avuto concreta possibilità di difendersi rispetto al fatto sostanziale contestato
- Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2) mediante omessa tenuta o sottrazione delle scritture è necessario provare, oltre alla carenza documentale, circostanze ulteriori che possano far ritenere la finalità dolosa (ingrato profitto o danno ai creditori): durata dell'omissione, ruolo dell'agente (es. liquidatore), incongruenze nei bilanci, giustificazioni non credibili
- La mera consegna parziale di documenti a terzi (es. Agenzia delle Entrate) non esclude di per sé il dolo specifico: conta la sufficienza della documentazione per la ricostruzione del patrimonio e l'effettiva cooperazione al recupero dei crediti
- La valutazione della sussistenza del dolo specifico è criteriale e necessita di motivazione analitica basata su elementi concreti; la Corte di legittimità sindaca l'adeguatezza e la logicità del percorso motivazionale ma non sostituisce il giudizio dei fatti quando questo sia coerentemente argomentato
- Se la prova del dolo specifico risulta carente il fatto va riqualificato come bancarotta semplice; tuttavia la giurisprudenza richiede elementi probatori aggiuntivi per escludere la semplice trascuratezza
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