Cassazione Penale, Sentenza n. 31936/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato minorenne era stato condannato, all’esito di giudizio immediato, alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per devastazione e saccheggio, commessa in concorso con altri all’interno di un istituto penale minorile. Il giudice di merito aveva escluso l’aggravante dei futili motivi e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la giovane età, un atteggiamento almeno parzialmente ammissivo, la crescita in un ambiente familiare fortemente disfunzionale e una presunta particolare manipolabilità del minore rispetto alle proposte illecite di altri. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Ha contestato, in particolare, l’omessa considerazione della gravità concreta della condotta, del ruolo attivo e propulsivo dell’imputato nella devastazione e nell’incendio, dei rischi creati per l’incolumità di agenti e detenuti, dei precedenti giudiziari, tra cui una condanna per tentato omicidio, e delle ulteriori condotte negative tenute durante la detenzione. Ha inoltre sostenuto che le ammissioni dell’imputato fossero meramente confermative di fatti già dimostrati, che la giovane età e il contesto familiare fossero stati richiamati in modo generico e che la manipolabilità fosse incompatibile con il ruolo particolarmente attivo attribuito al minore nella ricostruzione dei fatti. La Corte ha ritenuto fondate le censure, rilevando plurime contraddizioni e carenze motivazionali nella valutazione della capacità a delinquere e degli elementi posti a fondamento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato la sentenza limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, disponendo il rinvio al Tribunale per i minorenni di Torino, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha precisato che il giudice può fondare le attenuanti generiche anche su un solo parametro dell’art. 133 c.p., ma deve indicare concretamente l’elemento valorizzato e fornire una motivazione non contraddittoria. Nel caso concreto, la motivazione era viziata perché valorizzava la giovane età dopo avere ritenuto il minore prossimo ai diciotto anni e capace di autodeterminarsi; considerava positivamente ammissioni meramente confermative di un quadro probatorio già completo; richiamava in modo generico il contesto familiare disfunzionale; riteneva rilevante la manipolabilità del minore nonostante la ricostruzione di un ruolo attivo, propositivo e risoluto nella rivolta; e ometteva di valutare adeguatamente il precedente per tentato omicidio e gli altri elementi potenzialmente indicativi della capacità a delinquere. La responsabilità per il reato contestato non è stata annullata, essendo stato disposto un rinvio limitato al trattamento circostanziale.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche richiedono una valutazione concreta e motivata degli elementi favorevoli riferibili alla personalità dell’imputato, alla gravità del reato e alle modalità della condotta.
comma 1; comma 2, nn. 1), 2) e 3)
I parametri di cui all’art. 133 c.p. costituiscono il riferimento per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice non deve esaminarli tutti, ma deve indicare quello concretamente valorizzato; la capacità a delinquere deve essere valutata anche alla luce dei precedenti penali e giudiziari, della vita anteriore e delle condizioni ambientali.
La minore età può rilevare per l’attenuante specifica e per le attenuanti generiche, ma non può essere valorizzata automaticamente due volte né considerata isolatamente, dovendo essere collegata agli elementi familiari e ambientali che abbiano inciso sulla crescita.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’imputato minorenne.
Massime di principio
- La concessione delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, ma la motivazione deve essere coerente, non contraddittoria e riferita concretamente ad almeno uno dei parametri dell’art. 133 c.p.; non è sufficiente un richiamo generico a elementi favorevoli.
- La confessione o ammissione dell’imputato non è valorizzabile come elemento positivo ai fini delle attenuanti generiche quando si limita a confermare fatti già integralmente dimostrati e non agevola l’accertamento della responsabilità o di quella dei concorrenti.
- La minore età non giustifica automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. Il dato anagrafico deve essere valutato insieme agli elementi familiari, ambientali e personali che abbiano concretamente influenzato la crescita e deve essere posto in rapporto con la natura e le modalità del reato.
- Il richiamo a un ambiente familiare disfunzionale è insufficiente se non vengono indicate la concreta situazione familiare e la misura in cui essa abbia inciso sulla personalità del minore, sulla capacità a delinquere o sulla condotta oggetto del giudizio.
- La presunta manipolabilità o influenzabilità dell’imputato può rilevare nella valutazione delle attenuanti generiche solo se adeguatamente accertata e coerente con le modalità concrete del fatto; essa non può essere valorizzata quando la ricostruzione della condotta evidenzia un ruolo attivo, propositivo e autonomo nella commissione del reato.
- Ai fini della valutazione della capacità a delinquere richiesta per le attenuanti generiche, il giudice deve considerare i precedenti penali e giudiziari rilevanti, soprattutto quando denotino la reiterazione di condotte gravi in tempi ravvicinati; il loro omesso esame determina carenza motivazionale.
- La motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche è contraddittoria quando valorizza comportamenti o caratteristiche personali come elementi favorevoli, ma la stessa sentenza li descrive in termini incompatibili con tale valutazione o evidenzia condotte successive negative e reiterative.
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